Chiusura di varco abusivo su rampa stradale e insussistenza di affidamento (Cons. Stato n. 1118 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accessi stradali, l’assenza di un titolo autorizzatorio che disponga l’apertura al traffico del varco e ne legittimi il passaggio da parte dei terzi esclude la configurabilità di un legittimo affidamento in capo al privato che di fatto se ne sia avvalso per lungo tempo. La protratta inerzia dell’amministrazione non radica un’aspettativa giuridicamente qualificata quando l’opera è ab origine priva o difforme dal titolo. Il divieto di apertura di accessi lungo le rampe di intersezione, posto dall’art. 22, comma 10, cod. strada, opera per qualsiasi accesso, anche se consente solo il deflusso e non l’immissione. L’amministrazione può quindi interdire il varco abusivo con misure fisiche, a tutela della sicurezza stradale, prevalente sull’interesse privato.
Il Fatto
Le società appellanti esercitano attività commerciali in Roma, in un’area di proprietà di Roma Capitale affidata in concessione a privati sin dagli anni Ottanta, a seguito della ricollocazione di attività imprenditoriali interessate da opere pubbliche. Contestualmente ai titoli concessori l’allora Comune rilasciava un titolo edilizio per i manufatti necessari alle attività e prevedeva un progetto di viabilità locale per garantire l’accesso alle aree senza impegnare la Via Olimpica. L’accesso era assicurato da un varco laterale a senso unico e da un ulteriore accesso sulla tangenziale.
In data 2 febbraio 2021 il Dipartimento SIMU di Roma Capitale ostruiva il varco laterale con elementi inamovibili, senza previa comunicazione agli esercenti, adducendo ragioni di sicurezza stradale. Con atto del 10 maggio 2021 l’amministrazione respingeva la diffida delle società, ritenendo conclusa l’istruttoria e richiamando il divieto di accessi lungo le rampe di intersezione. Le società impugnavano tale provvedimento davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza n. 16076/2023. Proponevano quindi appello.
La Motivazione della Corte
Le appellanti sostengono che, essendo Roma Capitale proprietaria della strada, essa avrebbe dovuto adottare i provvedimenti di disciplina dell’utilizzo del varco e che, in loro assenza, non avrebbe potuto bloccare i varchi preesistenti in danno dei privati che se ne servivano. Deducono inoltre la violazione degli oneri procedimentali e partecipativi della legge n. 241/1990 e la formazione di un affidamento ultradecennale.
Il Collegio ritiene corretta la considerazione del primo giudice: l’assenza di un formale provvedimento di chiusura al traffico e delle relative garanzie procedimentali rileva solo se il tratto sia assistito a monte da un provvedimento che non solo ne disponga l’apertura, ma ne stabilisca la classificazione e le condizioni di viabilità. Nel caso di specie manca già solo un titolo che disponesse l’apertura al traffico del varco e ne legittimasse il passaggio.
Il lungo uso di fatto del passaggio non è idoneo a far sorgere una qualificata aspettativa tutelabile, perché tale esercizio non presupponeva alcun titolo legittimante. Richiamando l’orientamento secondo cui, in assenza di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica, non è predicabile il tema del legittimo affidamento radicatosi a seguito della protratta inerzia dell’amministrazione (Cons. Stato, II, n. 10064 del 2024), la Corte esclude che l’affidamento possa configurarsi quando l’opera è ab origine priva di titolo. In assenza di titolo autorizzatorio o di ratifica ex post, l’apertura del varco era da ritenersi abusiva.
Quanto al divieto dell’art. 22, comma 10, cod. strada, il Collegio respinge la tesi secondo cui esso riguarderebbe solo i varchi di immissione alla rampa e non quelli di deflusso: la norma vieta l’apertura di accessi lungo le rampe di intersezione, a raso o sfalsate, senza distinzione. Le previsioni in tema di accessi pongono la sicurezza pubblica come prevalente rispetto all’interesse privato, e le disposizioni sulla regolarizzazione riguardano solo gli accessi carrai già autorizzati, ipotesi qui non ricorrente. Quanto agli obblighi partecipativi, le appellanti non esplicitano in modo strutturato gli elementi che avrebbero inteso rappresentare all’amministrazione.
La reiezione del motivo di merito è assorbente dell’ulteriore motivo di carattere processuale sulla tempestività del ricorso di primo grado. L’appello è respinto, con condanna delle appellanti in solido alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre Iva e Cpa se dovute.
Nota della Redazione
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