Canone demaniale marittimo annullato per illegittimità derivata dalla caducazione degli atti presupposti (TAR Lazio n. 6361 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo generale, come la delibera di attribuzione dell’alta valenza turistica a un’area demaniale o il decreto ministeriale di adeguamento delle misure dei canoni, dispiega effetti caducanti sugli atti consequenziali che su di esso si fondano, determinandone l’illegittimità derivata. La determinazione del canone per l’occupazione di aree demaniali marittime che applichi un coefficiente maggiorato derivante da un atto presupposto annullato è pertanto illegittima e va annullata. Parimenti, la richiesta di indennizzo per asserito utilizzo difforme del bene concessorio deve essere sorretta da idonea istruttoria: in assenza del verbale di sopralluogo e di specifici rilievi, la pretesa patrimoniale non risulta comprovata e la relativa determinazione è viziata per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione per l’occupazione di un’area demaniale marittima adibita a stabilimento balneare, impugnava l’ordine di introito con cui il Comune di Roma determinava per l’anno 2023 il canone demaniale in misura sensibilmente incrementata. L’aumento derivava dall’applicazione di tre distinti fattori: la delibera di Giunta municipale che attribuiva al litorale di Ostia il coefficiente maggiorato per alta valenza turistica categoria A; il decreto ministeriale che aggiornava le misure unitarie dei canoni applicando un adeguamento del +25,15%; la contestazione di un utilizzo difforme del bene, con applicazione di un coefficiente di maggiorazione del 200% e richiesta di indennizzo.
La ricorrente contestava ciascuno dei tre profili, deducendo vizi di motivazione e istruttoria, violazione del giusto procedimento e illegittimità della metodologia di calcolo. Si costituivano in resistenza il Ministero dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio e Roma Capitale, che eccepiva la legittimità dell’operato, richiamando la vigenza degli atti presupposti al momento dell’adozione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando che la delibera di Giunta municipale n. 33/2022 era stata già annullata dalla stessa Sezione con sentenza passata in giudicato e confermata in appello dal Cons. Stato, sez. VII, 27.1.2025, n. 611. L’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto, avente natura generale e inscindibile, dispiega effetti nel giudizio concernente l’atto consequenziale: l’ordine di introito che applica il coefficiente maggiorato risulta pertanto affetto da illegittimità derivata, con conseguente annullamento della pretesa patrimoniale nella parte in cui si fonda sulla delibera caducata.
Analoghe considerazioni sono state svolte con riguardo al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.12.2022, già annullato dalla Sezione con sentenza n. 13 del 2.1.2025, con effetti erga omnes, e con richiamo alle successive pronunce n. 8391 e n. 8255 del 2025. Anche sotto tale profilo, la determinazione del canone che applica l’adeguamento disposto da un atto annullato non può trovare conferma.
Quanto alla contestazione dell’uso difforme del bene, il Collegio ha rilevato che la nota gravata applicava il coefficiente di cui all’art. 8 d.l. n. 440/1993 sulla base di presunte differenze tra la perizia tecnica asseverata e il sopralluogo del tavolo tecnico congiunto. Tuttavia, in assenza del verbale di sopralluogo e a fronte delle puntuali censure della ricorrente, avvalorate anche dalla recente pronuncia del Cons. Stato, sez. VII, 19.2.2026, n. 1324, l’amministrazione non ha comprovato i presupposti dell’utilizzo difforme. La richiesta di indennizzo è stata pertanto ritenuta priva di adeguato supporto istruttorio e motivazionale.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’ordine di introito gravato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, e condanna di Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, con compensazione nei confronti delle altre parti costituite.
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Nota della Redazione
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