Accertamento di indebita erogazione di contributi UE: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 14252 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, il riparto di giurisdizione è regolato da criteri fondati sulla natura della posizione soggettiva azionata. Nella fase successiva all’attribuzione dell’aiuto, ove l’autorità competente, sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario delle obbligazioni assunte in rapporto al contributo erogato, si determini al ritiro o alla revoca della sovvenzione, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, anche quando si faccia questione di atti denominati revoca, decadenza o risoluzione. La giurisdizione del giudice amministrativo residua solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale anteriore all’attribuzione del beneficio, ovvero il caso in cui il provvedimento di concessione sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di Organizzazione di Produttori, ha impugnato dinanzi al TAR i provvedimenti di accertamento definitivo di indebita erogazione di contributi comunitari per la campagna 2014, per un importo complessivo di euro 410.599,00. Le contestazioni riguardavano vendite fittizie di frutta fresca in paesi UE ed extra-UE, volte ad aumentare il valore della produzione commercializzata, nonché l’uso improprio di fondi UE nell’ambito dei programmi operativi finanziati.
L’AGEA si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che le contestazioni articolate nel provvedimento di accertamento definitivo impugnato hanno ad oggetto irregolarità nell’esecuzione dei programmi finanziati e nell’utilizzo dei fondi assegnati. Tale circostanza risulta dirimente ai fini del riparto di giurisdizione.
Richiamando la giurisprudenza consolidata in materia di sovvenzioni e aiuti comunitari, il Collegio ha precisato che il riparto è regolato da criteri fondati sulla natura della posizione soggettiva azionata. Nella fase successiva all’attribuzione dell’aiuto, qualora l’autorità si determini al ritiro o alla revoca della sovvenzione per un preteso inadempimento del destinatario delle obbligazioni assunte, il beneficiario è ritenuto titolare di un diritto soggettivo, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.
Il provvedimento impugnato non involge la fase genetica del rapporto, sotto i profili di legittimità e opportunità che hanno portato alla concessione del contributo, ma il successivo sviamento dei fondi assegnati. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di lite sono state compensate, attesa la natura preliminare della pronuncia.
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Nota della Redazione
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