Silenzio e occupazione temporanea non espropriativa: nessun obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 1121 del 04.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone un obbligo concreto dell’amministrazione di provvedere e un’inerzia qualificata a fronte di una valida istanza. Tale obbligo non sussiste quando l’amministrazione occupa legittimamente le aree in forza di un provvedimento di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 327/2001, ancora efficace. La domanda di accertamento dell’irreversibile trasformazione e di applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 resta in tal caso inammissibile, potendo essere valutata solo dopo la cessazione dell’efficacia del titolo occupativo. La controversia sulla effettiva consistenza dei lavori e sull’incisione del diritto di proprietà non è compatibile con il rito speciale camerale del silenzio.

Il Fatto

Una società ricorrente, proprietaria di alcune aree, propone ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni sull’istanza di provvedere ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La società deduce l’intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli in proprietà a seguito di lavori infrastrutturali.

Si costituiscono le società resistenti, le quali evidenziano che i suoli sono interessati da un provvedimento di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio, ex art. 49 d.P.R. n. 327/2001, prorogato fino al 31.12.2025, con salvezza di ulteriore proroga o di riconsegna anticipata. Nel merito, contestano la fondatezza dei rilievi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare la fisionomia dell’azione avverso il silenzio. Richiama i due requisiti fondanti: la sussistenza di un obbligo concreto a provvedere in capo alla P.A. e l’inerzia qualificata della stessa a fronte di una valida istanza. Il rimedio si configura come processo dichiarativo volto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere.

L’obbligo, precisa il Tribunale, può derivare da una norma di legge, da un regolamento, da un atto amministrativo o dai principi dell’azione amministrativa, quando ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione del provvedimento. Su questa base il giudice verifica la fattispecie concreta.

Il punto decisivo è l’assenza dell’obbligo. La società resistente staziona legittimamente sulle aree in virtù di una occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione, efficace rebus sic stantibus fino al 31.12.2025. Manca dunque il presupposto dell’azione: né obbligo di provvedere, né silenzio censurabile.

Il Collegio osserva inoltre che tra le parti sono intercorse interlocuzioni e altri contenziosi davanti al giudice civile sui medesimi lavori. Rientra nella facoltà delle parti già contraddittrici in altri processi non pronunciarsi su fatti sottoposti a un organo giudicante. Le questioni sulla esatta portata dei lavori non possono poi essere trattate in maniera esaustiva con il rito speciale del silenzio.

Solo alla cessazione dell’efficacia del titolo occupativo potrà effettuarsi una ponderata valutazione sui lavori eseguiti e sull’eventuale incisione della proprietà in modo difforme dal titolo. Il Tribunale richiama la natura di infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale, salva restando la discrezionalità dell’amministrazione di apprezzare fin d’ora i rilievi in sede procedimentale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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