Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 112 del 09.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio determina la carenza di interesse e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla decisione preclude l’esame del merito della controversia, restando irrilevante ogni valutazione sulla fondatezza delle censure. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della complessità della vicenda contenziosa. La pronuncia di improcedibilità non comporta alcun accertamento sul merito degli atti impugnati.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui la stazione appaltante ha disposto la non ammissione della propria offerta ai fini dell’aggiudicazione dei lavori, deducendo profili di anomalia dell’offerta, la volontà di subappaltare una quota superiore al limite del 30% e asserite carenze nell’esecuzione di un precedente appalto.

Con ricorso per motivi aggiunti la società ha poi contestato la comunicazione con cui è stata resa nota l’aggiudicazione della gara a un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché il contratto di appalto nel frattempo stipulato, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Con memoria depositata il 17 gennaio 2024 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la parte ricorrente, con apposita memoria, ha espressamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia. Tale dichiarazione assume rilievo dirimente ai fini della decisione, poiché incide direttamente sulla condizione dell’azione.

Il Tribunale qualifica la fattispecie in termini di sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse alla decisione, manifestato dalla stessa parte che aveva promosso il giudizio, preclude al giudice l’esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

La pronuncia non comporta alcun accertamento sulla fondatezza delle censure articolate avverso gli atti di esclusione e di aggiudicazione, né sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno. La decisione resta sul piano meramente processuale.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne dispone la compensazione in ragione della complessità della vicenda contenziosa, così valorizzando le peculiarità della controversia e la molteplicità degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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