Key box e check-in da remoto: legittimo il divieto del regolamento comunale (TAR Toscana n. 919 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il regolamento comunale di polizia urbana che, nell’ambito delle finalità di sicurezza pubblica, vieta l’uso di key box e tastierini a codice destinati a consentire l’accesso ad edifici o appartamenti senza la presenza del gestore o di un suo incaricato. La prescrizione, posta a tutela del rigoroso rispetto dell’art. 109 del r.d. n. 773/1931, va interpretata nel senso di imporre che la verifica della corrispondenza tra l’ospite e il documento di identità avvenga de visu e in tempo reale, restando ammesso il ricorso a dispositivi di videocollegamento idonei. Il divieto di installazione prospiciente aree o strade pubbliche o aperte al pubblico, giustificato dall’impatto sul decoro urbano, non viola il principio di proporzionalità né presenta profili di contraddittorietà rispetto alla consentita installazione di un solo tastierino per edificio, previa autorizzazione condominiale.

Il Fatto

Con deliberazione consiliare, il Comune ha novellato il proprio regolamento di polizia urbana introducendo una disposizione che vieta l’uso di key box e tastierini a codice destinati a permettere l’accesso agli immobili senza la presenza del gestore o di un incaricato, con distinzione tra le esigenze di sicurezza pubblica e quelle di decoro urbano, e ha modificato la relativa disposizione sanzionatoria.

Le ricorrenti, titolari di immobili nel centro storico destinati ad attività ricettive e di locazione breve, hanno impugnato la deliberazione chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare, alla quale hanno poi rinunciato. Il Comune si è costituito in giudizio resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla considerazione che la disposizione dettata a presidio della sicurezza pubblica è dichiaratamente rivolta ad assicurare l’osservanza dell’art. 109 del r.d. n. 773/1931 e della circolare ministeriale ivi richiamata. La sua portata precettiva va quindi letta in correlazione a tale finalità.

La gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, espone al rischio che l’alloggio sia occupato da soggetti le cui generalità restano ignote all’autorità di pubblica sicurezza. Tanto è stato riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dal collegio, che ha valorizzato la valenza ostativa e deterrente della verifica personale.

Ne discende l’errato presupposto interpretativo su cui poggia il primo motivo: poiché il richiamo alle previsioni del TULPS e della circolare rende le modifiche regolamentari meramente ricognitive di esse, il riferimento alla “presenza” del gestore o di un suo incaricato deve intendersi come richiesta di verifica documentale de visu e in tempo reale, restando ammessi dispositivi di videocollegamento che consentano di accertare hic et nunc la corrispondenza tra ospite e titolare del documento.

Quanto ai divieti posti a tutela del decoro urbano, il collegio rileva che l’amministrazione ha svolto una valutazione complessiva del fenomeno, riscontrata dalla documentazione fotografica in atti, considerando l’impatto sull’integrità delle facciate, anche storiche, e sull’utilizzabilità di strutture di diversa destinazione pubblica. La scelta di vietare i dispositivi prospicienti aree o strade pubbliche, consentendo un solo tastierino per edificio previa autorizzazione condominiale, è apparsa equilibrata e proporzionata e ispirata al principio del minimo mezzo.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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