Carta docente: diniego di astreinte per contenzioso seriale e ottemperanza (TAR Sardegna n. 1136 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce il beneficio economico della Carta elettronica del docente, il TAR accoglie la domanda una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece respinta. La specialità del debitore pubblico consente di valorizzare anche «altre ragioni ostative»; tra queste rilevano l’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla Carta, la complessità del procedimento e la natura meramente incentivante, non sostentativa, del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Lanusei ha dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500,00 annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, condannando il Ministero a corrispondere, tramite la Carta, euro 1.500,00 oltre interessi.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di Cancelleria del 27 ottobre 2025. Notificato il titolo esecutivo il 9 marzo 2025, l’Amministrazione non ha dato alcun seguito, salvo il pagamento delle spese legali. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente chiede la condanna all’esecuzione, l’astreinte e la nomina del commissario. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza è stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale il 9 marzo 2025 ed è passata in giudicato secondo l’attestazione di Cancelleria. Il ricorso è stato ritualmente notificato il 3 novembre 2025. Risulta pertanto inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La domanda di ottemperanza è quindi fondata.
Il Ministero è conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione anteriore della sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega anche ai livelli territoriali, con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico della stessa Amministrazione debitrice.
Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la domanda è respinta, anzitutto in ragione dell’avvenuta nomina del commissario. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014: l’istituto è astrattamente ammissibile nei confronti dell’Amministrazione, ma la specialità del debitore pubblico giustifica il limite ulteriore delle «altre ragioni ostative».
Tali ragioni sussistono in concreto. L’esecuzione delle sentenze sulla Carta implica un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, con attivazione finale affidata a strutture centralizzate. Il ritardo è riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso seriale, circostanza già valorizzata dal Collegio nei propri precedenti (TAR Sardegna, sentt. nn. 1014, 1015 e 1016 del 20 novembre 2025). Il beneficio, per la modestia dell’importo e la finalità di sostegno alla formazione, non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale e facoltativo, il che riduce i presupposti della misura coercitiva.
Le spese seguono la soccombenza, ma sono liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La riduzione è motivata dalla serialità del contenzioso e dalla standardizzazione dell’attività difensiva, avendo il difensore discusso nella stessa camera di consiglio sei cause di contenuto identico o sovrapponibile.
Nota della Redazione
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