Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 876 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza è esperibile l’azione esecutiva avverso il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Accertato il perdurante inadempimento della P.A., che non contesti né il titolo esecutivo né l’avvenuto pagamento, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Il Tribunale ordina l’adempimento entro il termine assegnato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori.

Espone la ricorrente che la sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato, ma che il Ministero non aveva ancora provveduto al pagamento, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Chiede pertanto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo esecutivo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è del giudice ordinario ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali: il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Accerta inoltre l’avvenuta notificazione della sentenza all’amministrazione, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio rileva che il Ministero non ha contestato il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Conseguentemente il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente per materia, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio.

Quanto al compenso, il Collegio esclude che il commissario vi abbia diritto, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente. Richiama, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di plurimi precedenti amministrativi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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