Revoca dell’autorizzazione edilizia e danno: difetta il presupposto dell’intervento conservativo (TAR Sicilia n. 1137 del 23.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il risanamento conservativo presuppone l’esistenza di un organismo edilizio dotato delle sue componenti essenziali. Venuto meno l’edificio per crollo, anche accidentale, difetta il presupposto di fatto per l’esecuzione degli interventi conservativi autorizzati. La ricostruzione del fabbricato crollato va qualificata come ristrutturazione edilizia, non come restauro o risanamento. Ne consegue che, ove le norme tecniche di attuazione del piano regolatore vietino l’edificazione nelle aree rese libere da crolli, il pregiudizio da mancato completamento dei lavori non è risarcibile. L’illegittimità del provvedimento di revoca, annullato in sede giurisdizionale, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità: l’elemento soggettivo della colpa deve essere allegato e provato.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel centro storico, avevano ottenuto nel 2015 un’autorizzazione edilizia per il risanamento conservativo dell’edificio e la realizzazione di un garage. Nel corso dei lavori si verificavano crolli successivi delle murature perimetrali, accertati dalla Protezione Civile come conseguenti allo stato precario delle strutture esistenti.
Il Comune, ritenuta la demolizione volontaria del fabbricato e la difformità rispetto al titolo, revocava l’autorizzazione con provvedimento del 2016. La revoca veniva annullata dal TAR con sentenza n. 2665 del 17 agosto 2021, passata in giudicato, per insussistenza del presupposto. I proprietari agivano quindi per il risarcimento dei danni da revoca illegittima, lamentando l’impossibilità di completare le opere, i maggiori costi di costruzione e il pregiudizio all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’intervento. Il titolo rilasciato era limitato al risanamento conservativo e alla pertinenza ex art. 9 della legge n. 122/1989. Il verbale di sopralluogo del settembre 2015 aveva accertato l’inesistenza del fabbricato oggetto dell’autorizzazione.
Richiamato l’art. 20 della legge regionale n. 71/1978, il Tribunale osserva che gli interventi conservativi sono per definizione volti a conservare l’organismo edilizio esistente. Venuto meno l’edificio per crollo, difetta il presupposto di fatto per l’attuazione delle opere assentite. La ricostruzione, ancorché finalizzata al ripristino della consistenza preesistente, integra ristrutturazione edilizia, come conferma l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio aderisce all’indirizzo che esclude la riconducibilità della ricostruzione al restauro: la sentenza TAR Toscana, Sez. III, n. 934 del 2018 e il precedente TAR Toscana, Sez. III, n. 437 del 2012 chiariscono che il risanamento presuppone concettualmente un edificio sul quale intervenire. Viene espressamente disatteso l’orientamento contrario richiamato dai ricorrenti (TAR Catania, Sez. I, n. 73 del 2012).
Dirimente è comunque l’art. 4 delle norme tecniche di attuazione, che fino all’approvazione del piano particolareggiato vieta l’edificazione nelle aree rese libere da crolli o demolizioni. L’intervento ricostruttivo era dunque precluso a prescindere dalla sua classificazione. Il pregiudizio lamentato non può pertanto ritenersi sussistente.
Quanto all’elemento soggettivo, il Tribunale rileva che l’accertamento della colpa costituisce profilo ulteriore rispetto all’illegittimità del provvedimento. La valutazione dell’Amministrazione aveva inizialmente trovato l’avallo della Procura, circostanza che suffraga la scusabilità dell’errore. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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