Monetizzazione degli standard impugnabile a termine, contributo di costruzione no (TAR Puglia n. 1142 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard urbanistici e il contributo di costruzione hanno natura giuridica diversa. La prima attiene alla disciplina del territorio, costituisce elemento essenziale del perfezionamento e della validità del titolo edilizio e implica un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione: è quindi atto autoritativo, impugnabile con l’ordinario mezzo di impugnazione e soggetto al termine di decadenza. Il secondo opera sul piano dell’efficacia, nel rapporto paritetico tra amministrazione e contribuente, e gli atti che lo determinano o rideterminano hanno natura privatistica, con la conseguenza che l’azione di accertamento resta ammissibile. La perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e non può essere qualificata come mezzo di prova.
Il Fatto
Una società immobiliare ha chiesto al TAR Puglia l’accertamento dell’esatto ammontare dei contributi di costruzione richiesti dal Comune con riferimento a un titolo edilizio e, in via subordinata, la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di monetizzazione degli standard. La domanda era accompagnata dalla richiesta di annullamento o disapplicazione delle note e delle determinazioni con cui l’ente aveva quantificato gli importi, aveva confermato le pretese e aveva avviato la riscossione coattiva.
Il Comune si è costituito eccependo, in rito, l’inammissibilità sotto plurimi profili e, nel merito, l’infondatezza. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e ritiene fondata quella di tardività del ricorso con riferimento alle censure sulla monetizzazione degli standard. La giurisprudenza amministrativa riconosce una differenza ontologica tra l’istituto della monetizzazione e quello del contributo di costruzione, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 1436 del 2020, n. 557 del 2021 e n. 4456 del 2024.
La monetizzazione afferisce al reperimento delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria nella specifica zona di intervento e va valutata secondo la vicenda edilizia come concretamente manifestatasi. Le disposizioni del titolo edilizio che la riguardano implicano un apprezzamento discrezionale e sono perciò attratte nel regime impugnatorio dei provvedimenti amministrativi.
Il contributo di costruzione, invece, segue il diverso statuto indicato dalla Adunanza plenaria n. 12 del 2018: gli atti che lo determinano hanno natura privatistica e l’obbligazione nasce con il rilascio del titolo, momento al quale occorre guardare per stabilirne l’entità. Da qui la conseguenza processuale: mentre la monetizzazione deve essere contestata con l’ordinario mezzo di impugnazione e nel termine di decadenza, per il contributo resta esperibile l’azione di accertamento.
Nel caso concreto, la determinazione comunale aveva quantificato gli importi dovuti a saldo per la monetizzazione. Il ricorso risulta notificato e depositato a distanza di molto tempo da quell’atto: il gravame è pertanto inammissibile in parte qua per tardività.
Passando al merito delle residue censure, il Collegio respinge le istanze istruttorie per la completezza delle risultanze documentali e ritiene infondate le doglianze sui costi di costruzione, non essendo stata offerta alcuna prova idonea a renderle anche solo verosimili. Il riferimento alla perizia giurata di parte non giova, perché alla perizia di parte non è riconosciuta efficacia probatoria (Cons. Stato, sez. IV, n. 5128 del 2018), e comunque essa riguarda la quantificazione degli standard, il cui esame è precluso dalla tardività. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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