Autotutela dell’attestato di libera circolazione decorre dalla scoperta dei fatti (TAR Veneto n. 55 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di beni culturali, il termine per l’annullamento d’ufficio dell’attestato di libera circolazione decorre dal momento in cui l’amministrazione scopre i fatti e le circostanze posti a fondamento del ritiro. La scoperta sopravvenuta deve tradursi in una impossibilità di conoscere i fatti rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del titolo, non potendo la negligenza dell’amministrazione tradursi in vantaggio per essa. Sussiste l’interesse pubblico all’autotutela quando il bene, per la sua provenienza, risulti vincolato ope legis e non suscettibile di esportazione definitiva ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 65, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando il bene sia stato restituito al proprietario, ma il giudice provvede sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

I ricorrenti acquistavano nel maggio 2018 un manufatto lapideo, presentandolo alla competente Soprintendenza per ottenere l’attestato di libera circolazione ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 42/2004. Una prima istanza era dichiarata improcedibile per mancanza dell’autorizzazione al distacco. Una seconda denuncia, corredata da dichiarazione sulla provenienza anteriore al 1940, conduceva al rilascio dell’attestato in data 20 marzo 2019, con conferma della natura di pietra scultorea.

Nel febbraio 2021 il bene era trasferito presso un’impresa specializzata per il restauro. In tale sede emergeva l’utilizzo di materiale diverso e la possibile provenienza del manufatto da un complesso architettonico tutelato. Con provvedimento dell’11 luglio 2022 la Soprintendenza annullava in autotutela l’attestato, qualificando il bene come doccione proveniente da un immobile vincolato ope legis, e chiedeva la custodia coattiva. I ricorrenti impugnavano l’atto, deducendo plurimi profili di illegittimità; nelle more, il bene era restituito all’originario proprietario a seguito di sentenza penale di assoluzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. L’interesse a ricorrere deve sussistere al momento della domanda e permanere fino alla decisione. Poiché il manufatto è stato restituito all’originario proprietario, essendo stata accertata l’illiceità degli atti di trasferimento, i ricorrenti non possono trarre alcuna utilità dall’annullamento dell’atto impugnato: difetta la disponibilità materiale del bene cui l’attestato ineriva.

Sul piano delle spese, il Collegio è tenuto a provvedere secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza delle contrapposte ragioni. Richiamando il consolidato indirizzo (v. Cons. Stato sez. IV, 14/08/2024, n. 7134), il termine per l’esercizio dell’autotutela decorre dal momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento del ritiro.

Tale scoperta sopravvenuta deve tradursi in una impossibilità di conoscere i fatti rilevanti imputabile al beneficiario del titolo. La negligenza dell’amministrazione procedente non può tradursi in vantaggio per la stessa. Nel caso di specie il manufatto non era stato presentato alla Soprintendenza competente e versava in condizioni di degrado tali che solo il successivo restauro ha consentito di farne emergere la reale provenienza.

Ne consegue che l’amministrazione ha fatto legittimamente e tempestivamente ricorso all’annullamento d’ufficio, considerato il pubblico interesse emergente dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 65, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, ai sensi dei quali il bene non è suscettibile di esportazione definitiva, essendo vincolato ope legis.

Alla luce della complessità della fattispecie e del quadro fattuale in cui ha dovuto operare l’amministrazione, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese del giudizio, dichiarando improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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