Autorizzazione in sanatoria delle linee elettriche spetta all’Assessorato regionale non al Comune (TAR Sicilia n. 1147 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria per le opere di connessione alla rete elettrica, ai sensi dell’art. 111 del R.D. n. 1775/1933, rientra nella competenza dell’Assessorato regionale all’Energia e non del Comune. Quest’ultimo è chiamato a rendere esclusivamente il parere di cui all’art. 120 del R.D. n. 1775/1933 sui profili di interferenza dell’opera con gli interessi locali. Il diniego comunale che si sostanzi in una decisione sull’istanza di sanatoria è pertanto affetto da incompetenza e va annullato. Non integra la competenza funzionale del TAR Lazio, ai sensi degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. f), c.p.a., la controversia sulla linea elettrica di mera connessione dell’impianto alla rete, priva del carattere di infrastruttura di trasmissione nazionale.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un impianto fotovoltaico nel territorio di Priolo Gargallo, presentava al Genio Civile di Siracusa istanza di autorizzazione in sanatoria ex art. 111 del R.D. n. 1775/1933 per la linea elettrica a media tensione di connessione dell’impianto alla rete nazionale. Contestualmente comunicava al Comune la presentazione dell’istanza, invitandolo a esprimere il proprio parere ex art. 120 del R.D. n. 1775/1933.
Il Comune, dopo circa cinque anni, adottava un provvedimento di diniego dell’autorizzazione edilizia in sanatoria per asserita carenza documentale tecnica. La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia con sei motivi, deducendo tra l’altro il difetto di competenza dell’ente locale. Il Comune eccepiva in via preliminare l’incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza funzionale. Secondo il Comune la controversia andrebbe devoluta al TAR Lazio, trattandosi di infrastruttura di trasporto energetico. Il Tribunale respinge la tesi: quando la linea elettrica ha valenza meramente strumentale alla connessione dell’impianto alla rete, resta preminente il suo carattere di opera di mera connessione, non riconducibile alla rete di trasmissione nazionale. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. IV, n. 2873 dell’11.06.2015 e a TAR Lazio, Sez. III, n. 6911 del 21.04.2023.
Il Tribunale accoglie poi l’eccezione di carenza di legittimazione passiva delle Amministrazioni regionali, estromettendole dal giudizio: l’atto impugnato è di origine comunale e non coinvolge le strutture regionali.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il secondo motivo. Il Comune ha adottato un provvedimento di diniego dell’autorizzazione in sanatoria ex art. 111 del R.D. n. 1775/1933, la cui competenza spetta all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. L’ente locale avrebbe dovuto limitarsi a rendere il parere previsto dall’art. 120 del R.D. n. 1775/1933 sui profili di interferenza con gli interessi tutelati.
Il Collegio esclude ogni ambiguità nella richiesta della società. La comunicazione al Comune indicava nell’oggetto l’art. 120 del R.D. n. 1775/1933, dava atto dell’istanza presentata al Genio Civile ex art. 111 e chiedeva espressamente all’ente di “esprimere il parere di Vs. competenza”. Non vi erano perciò elementi che potessero indurre il Comune a ritenersi titolare del potere decisionale.
Per questa assorbente ragione il ricorso è accolto e il diniego del 23 agosto 2019 è annullato. Le spese tra società e Amministrazioni regionali sono compensate, in ragione della definizione in rito della loro posizione; il Comune è condannato alla rifusione in favore della società ricorrente.
Nota della Redazione
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