Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro per il beneficio ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 (TAR Marche n. 747 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice del lavoro che, accertato il diritto del docente alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, condanna l’Amministrazione all’assegnazione delle somme dovute. L’azione è procedibile solo se, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione, assegnando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, mentre la condanna all’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. postula la sussistenza di particolari ragioni ostative, non desumibili dalla sola inottemperanza.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto, dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, una sentenza dichiarativa del diritto di fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici di riferimento, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme, oltre spese di lite. Formato il giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna al pagamento dell’indennizzo per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ravvisando la sussistenza delle condizioni di legge: la sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell’azione.
Nel merito, il collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa creditoria. Ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che sarà investito su istanza della creditrice e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
Quanto alla richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il collegio l’ha rigettata, non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e reputando sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario ad acta.
L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sul rilievo che l’inadempimento non era controverso al momento della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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