Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1152 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che non abbia opposto alcuna contestazione nel merito ed abbia lasciato decorrere inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, è tenuta all’esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione in un termine congruo e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione. La richiesta della parte consente di fissare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 14 marzo 2024, n. 85, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorso investe anche la corresponsione delle spese di giudizio liquidate nella stessa sentenza, in favore del difensore antistatario.
Il Ministero si costituisce in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito. La causa passa in decisione alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio constata l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Parimenti accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Su queste premesse il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. L’amministrazione dovrà inoltre corrispondere al difensore antistatario l’importo delle spese di giudizio liquidate in sentenza.
Il Collegio ravvisa i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Questi dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il Tribunale fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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