Divieto di sosta per autocaravan illegittimo se privo di motivazione (TAR Toscana n. 114 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, l’ordinanza comunale che delimita le dimensioni degli stalli di sosta senza precisarne le misure e senza dimostrare in che modo la delimitazione giovi alla sicurezza della circolazione. La delimitazione degli stalli finalizzata a escludere di fatto gli autocaravan, in assenza di comprovate esigenze della circolazione o delle caratteristiche della strada, integra eccesso di potere e viola l’art. 185, primo comma, cod. strada, che assoggetta gli autocaravan alla stessa disciplina degli altri veicoli ai fini della circolazione e delle limitazioni previste dagli artt. 6 e 7 cod. strada. Il codice distingue nettamente la sosta, componente statica della circolazione, dal campeggio, fenomeno estraneo alla circolazione stradale. Il provvedimento che preclude la sosta per ragioni non connesse alla circolazione è viziato anche sotto il profilo della contraddittorietà rispetto alle precedenti note ministeriali che avevano censurato la medesima segnaletica.

Il Fatto

L’associazione ricorrente impugna il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 9 gennaio 2020, con cui è stato respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 37 cod. strada avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune di Prato n. 2085/2018. Con tale ordinanza l’amministrazione comunale aveva regolamentato la circolazione e la sosta in una via cittadina mediante segnaletica verticale di parcheggio e divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per i veicoli posizionati fuori dagli stalli contrassegnati.

Secondo la ricorrente, il provvedimento, pur abrogando la precedente ordinanza n. 2193/2016 che aveva riservato la sosta alle sole autovetture, avrebbe reiterato il medesimo divieto attraverso la delimitazione della lunghezza degli stalli, in contrasto con le note ministeriali che avevano chiesto la revoca e la rimozione della segnaletica riservata. Comune e Ministero si costituiscono eccependo la legittimità delle limitazioni, dettate da ragioni di sicurezza e di migliore fruibilità degli spazi. In corso di causa la ricorrente rinuncia alla censura di incompetenza del dirigente.

La Motivazione della Corte

Il collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondati il primo motivo e in parte il secondo. Il provvedimento comunale, nell’introdurre il divieto di sosta eccedente le misure degli stalli, non è correttamente motivato ed è inficiato da un difetto di istruttoria. L’ordinanza rinvia a un allegato che, anziché precisare le misure degli stalli, si limita a rappresentare il posizionamento dei segnali verticali.

Non colma il vizio il richiamo al D.M. n. 6792/2001: il paragrafo 3.4.7 dello stesso decreto, dopo aver indicato alcune misure, le qualifica come “spazi minimi”, confermando l’assenza di una precisa misurazione delle aree di sosta. Il difetto emerge anche sul piano della sicurezza: dai provvedimenti impugnati e dalle memorie delle amministrazioni non è dato evincere come la delimitazione della sosta possa migliorare le condizioni di sicurezza o la fruibilità degli spazi.

Diventa così verosimile la deduzione della ricorrente secondo cui il Comune, introducendo la delimitazione degli stalli, ha di fatto reiterato la riserva alle autovetture già istituita con l’ordinanza n. 2193/2016, che era stata revocata a seguito delle sollecitazioni ministeriali. L’esclusione di alcuni autoveicoli dagli spazi di sosta, se non adeguatamente motivata in ragione delle esigenze di sicurezza, contrasta con l’art. 185, primo comma, cod. strada, che assoggetta gli autocaravan alla stessa disciplina degli altri veicoli.

Il collegio richiama il costante orientamento secondo cui non si può escludere l’autocaravan da una strada o da un parcheggio consentendolo alle autovetture (TAR Toscana n. 379/2023; TAR Puglia Bari n. 1771/2022; TAR Trento n. 52/2022). L’art. 185 cod. strada distingue la sosta dal campeggio: la prima è componente statica della circolazione, il secondo è fenomeno non disciplinato dal codice. Il provvedimento impedisce la sosta per motivi estranei alla circolazione.

Il decreto ministeriale di rigetto è infine viziato da contraddittorietà rispetto alle precedenti note dello stesso Ministero, che avevano censurato la segnaletica. La nota prot. n. 3101 del 10 maggio 2018 aveva qualificato illegittimo il pannello di divieto di sosta fuori dagli stalli, in contrasto con l’art. 159 cod. strada, richiamando la nota prot. n. 65235 che reputa viziato da eccesso di potere il provvedimento che delimiti gli stalli in modo da escludere alcune tipologie di veicoli senza congrua motivazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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