Nessun effetto prenotativo del bando e legittimo bacino unico delle sedi (Cons. Stato n. 10533 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione di un bando di concorso non produce alcun effetto prenotativo rispetto a procedure selettive successivamente bandite, non rinvenendosi nell’ordinamento una disposizione che imponga di differire l’immissione in ruolo dei vincitori di un concorso conclusosi prima. L’amministrazione non è tenuta a congelare i posti a beneficio dei vincitori di una procedura più lenta, né a ritardare l’avvio del corso di formazione dei vincitori della procedura più celere, non essendo configurabile un’aspettativa giuridicamente tutelata al blocco delle immissioni. È congrua e rispettosa del principio di buona amministrazione la motivazione che giustifichi l’unificazione del bacino delle sedi con l’incertezza su quale dei due concorsi giunga prima a conclusione. L’anzianità giuridica in ruolo segue l’inizio effettivo del servizio, sicché la doglianza sul riconoscimento di anteriore anzianità agli interni risulta infondata.

Il Fatto

Il Corpo Forestale dello Stato aveva indetto due procedure concorsuali: il 39° concorso per 400 allievi vice ispettori, bandito il 23 dicembre 2014 e in parte riservato agli interni, con corso di quindici mesi; il 40° concorso per 199 allievi vice ispettori, bandito il 10 dicembre 2013 e integralmente riservato agli interni, con corso di sei mesi. Il 40° concorso si concluse il 18 settembre 2015, il 39° il 20 febbraio 2016.

I vincitori del 39° concorso impugnavano gli atti con cui l’amministrazione consentiva ai vincitori del 40° concorso di attingere al c.d. bacino unico delle sedi e ne anticipava l’immissione in ruolo, con conseguente maggiore anzianità e scelta prioritaria delle sedi. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 2618/2023, respingeva il ricorso. I soccombenti hanno proposto appello, dolendosi dell’irragionevolezza della decisione adottata con D.C.C. 3 marzo 2015 e riproponendo le censure sul bacino unico.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato, potendo prescindere dalla verifica di eventuale inammissibilità per difetto dei presupposti del ricorso collettivo. Il giudice di prime cure ha correttamente escluso che sia configurabile un’aspettativa tutelata al blocco dell’immissione a ruolo dei vincitori di un concorso definito anteriormente ad altra procedura, seppure bandita prima.

La pretesa di congelare procedure concorsuali più spedite appare irragionevole, perché sovrappone l’interesse dei privati a quello pubblico alla celere copertura delle vacanze di organico. La tempistica di un concorso interno è fisiologicamente diversa e più rapida rispetto a quella di un concorso esterno, sicché non sorprende che il secondo si sia concluso prima.

Quanto al bacino unico, la motivazione del provvedimento impugnato — riferita all’impossibilità di prevedere quale dei due concorsi si sarebbe concluso prima — è ritenuta congrua, rispettosa del principio di buona amministrazione e sufficiente a sorreggere la scelta, in assenza di una previsione che imponesse di destinare i posti all’una o all’altra procedura. L’anzianità giuridica non poteva che essere coerente con l’inizio del servizio.

Sul ritardo nella definizione del 39° concorso, gli interessati avrebbero potuto sollecitare la procedura o agire contro l’inerzia; non possono ora sottrarsi alle conseguenze del ritardato espletamento. Quanto alle sedi, gli appellanti stessi ammettono che il pregiudizio sarebbe comunque derivato dalla diversa tempistica introdotta dalla normativa sopravvenuta. La censura sulla proporzione tra posti interni ed esterni è inammissibile per carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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