Ottemperanza al giudicato e divieto di astreinte inique (TAR Sicilia n. 671 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato alla pubblica amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, non rilevando l’eventuale inerzia dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. la pubblica amministrazione ha un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è applicabile automaticamente, dovendo il giudice verificarne la manifesta iniquità: tale è la richiesta quando il titolo è di recente formazione e la somma è comunque assistita dagli interessi legali.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, con sentenza n. 722 del 14 maggio 2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico della carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, ma l’Amministrazione non ha dato esecuzione. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 28 gennaio 2026 e depositato il 30 gennaio successivo, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo di ammissibilità. Le ricorrenti hanno documentato la notificazione del titolo esecutivo al domicilio reale del debitore in data 14 maggio e 25 giugno 2025. Poiché il ricorso è stato notificato il 28 gennaio 2026, risulta rispettato il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, richiesto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 per procedere a esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione.
Nel merito il Tribunale rileva che l’Amministrazione nulla ha opposto in ordine alla mancata ottemperanza e che è stata depositata l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza, resa dalla cancelleria del Tribunale di Agrigento. Richiamando l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio ribadisce l’obbligo giuridico della pubblica amministrazione di conformarsi alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà in via sostitutiva un Commissario ad acta, individuato nel Responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega.
Il Collegio precisa che il Commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è respinta. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude l’astreinte quando questa sia manifestamente iniqua o sussistano ulteriori ragioni ostative. Richiamata la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, che ha escluso ogni automatismo applicativo, il Tribunale conferma l’orientamento della giurisprudenza amministrativa: la recente formazione del titolo e la circostanza che la somma è assistita dagli interessi legali rendono manifestamente iniqua l’applicazione della penalità. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori distrattari.
Nota della Redazione
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