Porto d’armi, conflittualità familiare e diniego di rinnovo (TAR Sicilia n. 1151 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al divieto di circolare armati, riconoscibile solo a fronte di completa sicurezza circa il buon uso delle armi. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità e sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Ai fini del diniego o della revoca, l’Amministrazione può valorizzare, quali indici di pericolo di abuso, fatti o episodi anche privi di rilievo penale e non attinenti alla materia delle armi, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. Assume rilievo il riscontro di situazioni di conflittualità familiare e di coppia, essendo irrilevanti gli esiti processuali delle denunce e il fatto che gli episodi non siano stati accompagnati da violenza o uso delle armi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da oltre quindici anni di licenza di porto fucile per uso caccia, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha rigettato l’istanza di rinnovo. Il primo diniego si fondava sulla pendenza di un procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare e su un deferimento a carico della convivente.

Accolta la domanda cautelare ai fini della riedizione del potere, l’Amministrazione ha annullato quel provvedimento e ne ha adottato un altro, parimenti negativo, fondato su ulteriori e più ampi elementi. Contro il nuovo decreto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria e di motivazione, nonché estraneità dei fatti contestati all’uso delle armi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo decreto stato annullato e sostituito da un nuovo atto ugualmente lesivo, sul quale si è traslato l’interesse a ricorrere.

Nel merito, il TAR ricorda che il remand è tecnica di tutela cautelare che restituisce all’Amministrazione l’intero potere decisionale, senza pregiudicarne il risultato, e che non esiste un “giudicato cautelare” equiparabile a quello in senso tecnico.

Quanto al nuovo decreto, il Collegio rileva che esso si fonda su ragioni ulteriori rispetto al precedente e richiama l’orientamento secondo cui il porto d’armi è eccezione al divieto e il giudizio dell’Autorità è ampiamente discrezionale. L’Amministrazione può apprezzare fatti anche privi di rilievo penale e vicende personali, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e preventiva.

Su questa base il TAR ritiene sufficienti a sorreggere la legittimità dell’atto i plurimi deferimenti del ricorrente per violazione degli obblighi di assistenza familiare, la denuncia per appropriazione indebita e lo scambio di querele con la ex convivente. Assume rilievo il riscontro di situazioni di conflittualità familiare e di coppia: ciò che conta non è la rilevanza penale delle condotte, ma il clima di tensione che può ingenerare dubbi sul pericolo di abuso delle armi. Irrilevanti sono quindi gli esiti processuali delle denunce e l’assenza di violenza o uso delle armi negli episodi.

Il Collegio esclude poi che il mancato esercizio della revoca costituisca indice di illegittimità: il titolo non genera legittimo affidamento al rinnovo, ma soggiace a controllo assiduo che si dispiega proprio all’atto del rinnovo periodico. Infine, l’esito favorevole del giudizio penale è irrilevante, sia perché successivo all’adozione dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum, sia perché il giudizio di affidabilità differisce da quello sulla responsabilità penale. Il ricorso per motivi aggiunti è respinto; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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