Inottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1523 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non si conformi spontaneamente al comando. In tale giudizio il potere del giudice è circoscritto all’attuazione del comando contenuto nel giudicato e non si estende all’attribuzione di utilità ulteriori rispetto a quelle espressamente riconosciute dal titolo, pena la violazione del principio di intangibilità del giudicato. La rinuncia alla domanda non conforme al titolo esecutivo, intervenuta prima della decisione, delimita l’oggetto del giudizio ed espunge dal thema decidendum il capo di domanda, con la conseguenza che non occorre pronunciarsi sulla relativa inammissibilità. Sussistendo l’inerzia dell’amministrazione, va dichiarata l’inottemperanza e nominato il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente con rapporti di lavoro a tempo determinato, ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di euro 1.500,00 mediante il borsellino elettronico della carta docente.

Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il passaggio in giudicato della pronuncia, l’amministrazione non ha accreditato la somma. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, domandando la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che rende ammissibile l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione non si conformi spontaneamente al comando. Nel caso concreto la pretesa trova fondamento in un titolo esecutivo definitivo che ha riconosciuto il diritto all’accredito della somma complessiva di euro 1.500,00.

Dagli atti risulta che la sentenza è stata ritualmente notificata e che, nonostante ciò, l’amministrazione è rimasta inerte. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’inottemperanza e ordinare al Ministero di dare integrale esecuzione al comando giudiziale.

Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi, il Collegio rileva che essa, pur originariamente formulata, non trova fondamento nel titolo esecutivo, il cui dispositivo non prevede alcuna condanna al pagamento di accessori. Il potere del giudice dell’ottemperanza è circoscritto all’attuazione del comando contenuto nel giudicato e non può estendersi all’attribuzione di utilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal titolo, pena la violazione del principio di intangibilità del giudicato.

Alla camera di consiglio la ricorrente ha però dichiarato di rinunciare a tale domanda. Il Collegio ritiene che la rinuncia, intervenuta prima della decisione, delimiti l’oggetto del giudizio ed espunga dal thema decidendum il capo di domanda relativo agli interessi, con la conseguenza che non occorre pronunciarsi sulla relativa inammissibilità. La rinuncia, eliminando il capo non conforme al titolo, riconduce integralmente il petitum all’esatto contenuto del giudicato.

Il ricorso è dunque accolto: il Ministero è obbligato a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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