Parere paesaggistico nel condono non può ordinare la rimessione in pristino (TAR Sicilia n. 1154 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio disciplinato dai capi IV e V della legge n. 47/1985, richiamati dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è obbligatorio e vincolante, ma costituisce atto endoprocedimentale e non provvedimento autonomo. Unica autorità procedente è il Comune, che conclude il procedimento con il titolo in sanatoria o con il diniego. Ne consegue che la Soprintendenza è priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, sicché l’ordine di rimessione in pristino contenuto nel parere è illegittimo per difetto di competenza. Il carattere vincolato della determinazione esclude inoltre l’obbligo di preavviso di rigetto e l’utilità di apporti partecipativi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in area ricompresa nel territorio di un Comune della provincia di Messina, ha presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, dichiarando una variazione di destinazione d’uso, la costruzione di una veranda e di un balcone e la trasformazione del piano cantinato in seminterrato. Ha poi chiesto alla Soprintendenza l’autorizzazione paesaggistica.

La Soprintendenza ha espresso parere negativo e, nel medesimo atto, ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’incompetenza dell’organo di tutela ad adottare la sanzione ripristinatoria, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione sulla sussistenza del vincolo e la formazione del silenzio assenso sulla domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo e annulla l’atto nella sola parte in cui dispone la riduzione in pristino. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra il regime ordinario degli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 e quello del condono. Nel secondo, il parere dell’ente di tutela, pur obbligatorio e vincolante, resta un segmento del procedimento di rilascio del titolo, la cui definizione spetta al Comune. La valenza vincolante deriva dal verbo “subordinare” usato dall’art. 32 della legge n. 47/1985 e dall’art. 23 della legge regionale n. 37/1985.

Il TAR richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5162 del 2016, secondo cui il parere costituisce fase indispensabile del procedimento di condono, e C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, n. 1540 del 2012, da cui ricava che ogni procedimento sanzionatorio può essere avviato solo dopo il provvedimento terminale della sanatoria. Da ciò deriva che l’ordine di rimessione in pristino è espressione di autotutela esecutiva estranea alla competenza dell’organo consultivo. Il Collegio esclude che la soluzione sia derogabile invocando l’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Le altre censure sono rigettate. Quanto alla motivazione, il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, attraverso il richiamo alla circolare assessoriale n. 2/2022. Il vincolo paesaggistico opera dal 6 settembre 1985 per effetto della legge Galasso, e la stessa ricorrente ne aveva riconosciuto l’operatività chiedendo il parere. Le opere, riconducibili alla tipologia 1 dell’allegato 1, comportano nuovi volumi e superfici e non sono sanabili, come affermato da Corte cost. n. 252/2022.

Il carattere vincolato della determinazione rende superfluo il preavviso di rigetto, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Infine, non si è formato alcun silenzio assenso: ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, nelle aree vincolate il termine decorre solo dal parere dell’autorità di tutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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