Accesso atti di gara e cessazione materia del contendere per integrale ostensione (TAR Puglia n. 1154 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio e definisce il giudizio nel merito. Essa si distingue dalla improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che presuppone una situazione nuova e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Nel giudizio di accesso agli atti di gara, la produzione in causa dell’offerta tecnica e dei verbali di attribuzione dei punteggi, unita alla dichiarazione di integrale ostensione della restante documentazione da parte della stazione appaltante, realizza il pieno soddisfacimento della pretesa e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non la declaratoria di improcedibilità richiesta dalla controinteressata.
Il Fatto
La società ricorrente, nell’ambito di una procedura di affidamento indetta da un Comune con centrale unica di committenza, ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso ai documenti di gara e la conseguente condanna dell’amministrazione all’ostensione. Oggetto della domanda erano l’offerta dell’aggiudicatario in chiaro, i verbali di gara con attribuzione dei punteggi, la documentazione amministrativa relativa all’offerta tecnica ed economica della controinteressata, i documenti prodotti in caso di giustificazione dell’anomalia dell’offerta e le verifiche sui requisiti di aggiudicazione, oltre a ogni altro atto e informazione conosciuti dalla stazione appaltante.
Nel corso del giudizio la controinteressata ha depositato l’offerta tecnica e i verbali richiesti, precisando che la restante documentazione era stata integralmente ostesa dall’amministrazione, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la difesa della controinteressata, pur avendo invocato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ha in realtà integrato i presupposti della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le due formule sottendono una valutazione del giudice profondamente diversa, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3388 del 2021).
Richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3493 del 2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 559 del 2022), il Tribunale ha ribadito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3767 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 1332 del 2016).
Di contro, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5402 del 2009; n. 5355 del 2007).
Applicando la distinzione, il Collegio ha qualificato la richiesta della controinteressata come domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché nelle more la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta. Preso atto del deposito in versione integrale dell’offerta tecnica e di tutta la documentazione allegata, nonché della dichiarazione di integrale ostensione della restante documentazione da parte della stazione appaltante, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e della peculiarità della vicenda. La decisione supera ogni altra domanda formulata tardivamente dalla ricorrente con la memoria e le note del 20.06.2025.
Nota della Redazione
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