Revoca patente: nuovo rilascio dopo triennio senza necessità di riabilitazione (TAR Puglia n. 1165 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella formulazione dell’art. 120 cod. strada anteriore alla novella introdotta dall’art. 8 della legge n. 177/2024, il decorso del triennio dalla revoca della patente integra condizione unica e non aggiuntiva rispetto ai requisiti morali del primo comma. Il Prefetto non può quindi dichiarare inammissibile l’istanza di nulla osta per la nuova patente sul solo rilievo del mancato conseguimento della riabilitazione penale. Decorso il triennio, egli deve esercitare un potere discrezionale a esito libero, verificando le esigenze lavorative, di salute e di sicurezza prospettate dall’istante. La regola si applica ai provvedimenti prefettizi anteriori al 10 dicembre 2024, per il principio tempus regit actum.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito la revoca della patente a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e per l’applicazione di una misura di prevenzione, poi revocata. Il 13 settembre 2024 ha chiesto alla Prefettura di Brindisi il nulla osta per conseguire una nuova patente.
La Prefettura ha riscontrato negativamente l’istanza, dichiarandola inammissibile per il mancato conseguimento della riabilitazione penale. Il ricorrente ha impugnato la nota del 25 settembre 2024 davanti al TAR Puglia, che in sede cautelare ha sospeso il provvedimento con l’ordinanza n. 687/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Poiché la vicenda precede la novella del 2024, che ha modificato il terzo comma dell’art. 120, si applica il testo vigente ratione temporis. In quella formulazione il Prefetto conservava un potere discrezionale in materia di pubblica sicurezza, con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il contrasto interpretativo sull’art. 120 cod. strada. Un primo orientamento qualificava il comma 3 come fattispecie autonoma, sicché il triennio bastava senza riabilitazione. Un secondo orientamento, cui la Sezione aveva inizialmente aderito, riteneva il termine in aggiunta ai requisiti morali del comma 1.
Il Collegio richiama le pronunce del Consiglio di Stato n. 8439/2022 e n. 11077/2022, che hanno escluso la necessità della riabilitazione. Muovendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, si è affermato che il Prefetto deve compiere una nuova istruttoria, verificando le esigenze lavorative e di salute dell’istante. La lettura restrittiva esporrebbe il destinatario della revoca a un trattamento deteriore rispetto a chi chiede la patente per la prima volta, attribuendo al termine una sostanza sanzionatoria.
Il Tribunale aderisce a questa lettura per i provvedimenti anteriori al 10 dicembre 2024. Il decorso del triennio non determina un’accoglienza automatica dell’istanza, ma abilita una valutazione discrezionale del caso, analoga a quella riconosciuta in materia di revoca del secondo comma dopo gli interventi della Corte costituzionale.
Il provvedimento impugnato non si è attenuto a tali principi: ha dichiarato inammissibile la richiesta per il solo mancato conseguimento della riabilitazione, senza valutazione discrezionale, nonostante il decorso di oltre tre anni dalla revoca. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto e salvezza dei successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 4.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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