Rotatoria su strada provinciale, VAS esclusa e consumo di suolo contenuto (TAR Lombardia n. 3429 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La scelta di non sottoporre a valutazione ambientale strategica una variante parziale al PGT che localizzi una rotatoria su strada provinciale non è illegittima quando l’opera non produca effetti rilevanti sul piano ambientale, paesaggistico e della salute umana, rientrando la relativa determinazione nella discrezionalità tecnica dell’Autorità competente, sindacabile solo per palese illogicità o travisamento. In materia di consumo di suolo, le soglie di riduzione previste dalla normativa regionale non si applicano agli interventi pubblici o di interesse pubblico e generale di rilevanza sovracomunale individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1141 del 2019, dovendosi verificare in concreto l’effettiva superficie agricola impegnata e non quella asserita dal ricorrente. La localizzazione dell’opera costituisce espressione di ampia discrezionalità pianificatoria, censurabile solo se affetta da illogicità manifesta, dovendosi tener conto della soluzione che comporti il minor sacrificio per le aree agricole e dei pareri espressi dagli enti competenti.

Il Fatto

La società agricola ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare destinato ad attività agricola in Comune di Livraga, attraversato da una strada provinciale. Nelle vicinanze è collocato un ambito di trasformazione produttivo-commerciale destinato alla logistica. I titolari di tale ambito trasmettevano al Comune un documento di programmazione insediativa, che induceva i Comuni interessati e la Provincia a sottoscrivere un protocollo di intesa per l’adeguamento della rete viabilistica.

Il Comune avviava quindi una variante al PGT, approvata in via definitiva con deliberazione consiliare che prevedeva la realizzazione di una rotatoria lungo la strada provinciale, in prossimità del compendio della ricorrente. Quest’ultima impugnava la delibera di approvazione e gli atti connessi, tra cui il provvedimento di esclusione dalla VAS, la carta del consumo di suolo e il parere provinciale di compatibilità con il PTCP. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione della esclusione dalla VAS. Osserva che l’intervento non realizzerà una dorsale viabilistica di rango provinciale, ma solo una rotatoria destinata a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in entrata e in uscita dal vicino polo produttivo. A tale conclusione conducono il rapporto preliminare e lo stesso provvedimento di esclusione. La tavola dei vincoli dimostra inoltre che l’opera non interferisce con le fasce di rispetto dei corpi idrici. La mancata sottoposizione non risulta perciò palesemente illogica, considerata la discrezionalità dell’Autorità competente in materia di VAS.

Quanto al consumo di suolo, il Collegio rileva che la superficie coinvolta è di 3.600 mq, di cui solo un terzo interessata da territorio agricolo, mentre la diversa ipotesi progettuale ne avrebbe consumati 5.600. Richiama poi l’art. 2, comma 4, della LR n. 31 del 2014, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di individuare gli interventi pubblici o di interesse generale di rilevanza sovracomunale per i quali non operano le soglie di riduzione. La deliberazione di Giunta n. 1141 del 2019 è applicabile al caso, trattandosi di opera richiesta dalla stessa Provincia nel protocollo e relativa a una strada provinciale.

Sul versante della discrezionalità pianificatoria, il Tribunale ribadisce che le scelte urbanistiche sono sindacabili solo per palese illogicità. La collocazione della rotatoria è motivata nelle controdeduzioni alle osservazioni, che evidenziano il minor sacrificio per le aree agricole, ed è stata concordata con la Provincia, ottenendo il parere favorevole della Polizia Locale e il giudizio di compatibilità con il PTCP ex art. 15 della LR n. 12 del 2005.

Il Collegio esclude poi che vi sia stata espropriazione di 15.000 mq di aree agricole e che sussista travisamento dei fatti in ordine alla strada intermedia, destinata comunque a espropriazione. Quanto alla località alternativa, la sua scelta avrebbe comportato un maggior consumo di suolo agricolo. La Provincia ha infine rilevato un impatto contenuto sull’assetto agricolo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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