Il diniego del trattenimento in servizio del dirigente sanitario appartiene al giudice ordinario (TAR Puglia n. 1640 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni è riservata al giudice ordinario, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. La cognizione del giudice amministrativo è limitata, in via residuale, alle controversie in materia di procedure concorsuali e a quelle aventi ad oggetto l’esercizio di poteri autoritativi preordinati all’adozione degli atti di macro-organizzazione. L’atto di diniego del trattenimento in servizio di un dirigente sanitario, richiesto ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023, costituisce atto di micro-organizzazione, direttamente incidente sulla gestione del singolo rapporto di lavoro, e pertanto la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale può disapplicare eventuali atti illegittimi ove rilevanti ai fini della decisione.
Il Fatto
Un dirigente sanitario, Direttore di Unità Operativa Complessa e Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di una ASL, richiedeva il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.l. n. 105/2023, istituto riservato ai dirigenti attuatori di interventi previsti dal PNRR. L’azienda sanitaria trasmetteva l’istanza alla Regione, la quale, richiamando i chiarimenti ministeriali, esprimeva parere negativo ritenendo che le funzioni del richiedente attenessero principalmente all’organizzazione di unità operative con finalità assistenziali e non all’attuazione del PNRR. Con nota dell’11.12.2024, la ASL denegava l’istanza, prospettando la possibilità di autorizzare la permanenza in servizio ai sensi dell’art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 215/2023, soluzione ritenuta non satisfattiva dall’interessato.
Il dirigente impugnava il diniego e gli atti presupposti innanzi al TAR Puglia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Le amministrazioni resistenti eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Accolta l’istanza cautelare con ordinanza della Sezione, il Consiglio di Stato, adito in appello, disponeva l’anticipazione dell’udienza di merito, ritenendo non implausibili le censure in punto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rivalutata la questione all’esito dell’approfondimento di merito, ha ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando i principi generali sul riparto di giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato, ha applicato le disposizioni degli artt. 5, comma 2, e 63 d.lgs. n. 165/2001, come interpretate dalla giurisprudenza consolidata. La regola generale attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale contrattualizzato, con il potere di adottare tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
Al giudice amministrativo residuano esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali e quelle aventi ad oggetto l’esercizio di poteri autoritativi preordinati all’adozione degli atti di macro-organizzazione, ossia gli atti che definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e determinano le dotazioni organiche complessive. Nel caso di specie, il ricorrente non censurava alcun atto macro-organizzativo, ma la nota di diniego del trattenimento in servizio, unitamente agli atti endoprocedimentali e di indirizzo, ossia un atto di micro-organizzazione riconducibile all’esercizio del potere datoriale di tipo privatistico della ASL.
Il Collegio ha precisato che non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa, la circostanza che il diniego fosse espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Nel caso in esame, il diniego risultava motivato in ragione della ritenuta insussistenza dei presupposti definiti dalla legge, senza alcuna ponderazione di interessi o valutazione comparativa, configurandosi pertanto come applicazione vincolata della disciplina sul collocamento in quiescenza.
Richiamando la giurisprudenza secondo cui gli atti di micro-organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., compensando le spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.