Atto regionale interpretativo non vincolante e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1168 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la Regione fornisca chiarimenti in merito alle regole di codifica delle prestazioni sanitarie, risolvendo specifici quesiti e limitandosi a interpretare le indicazioni di un gruppo di lavoro, ha natura interpretativa e non vincolante, salvo che la stessa Amministrazione non le abbia espressamente attribuito efficacia cogente. Avverso un atto siffatto l’interesse a ricorrere è configurabile solo in quanto l’atto sia idoneo a fondare provvedimenti applicativi lesivi. Ove nel corso del giudizio si disveli la natura non vincolante dell’atto e non sia allegata né provata l’esistenza di atti applicativi, il ricorso è improcedibile per carenza di interesse, divenuto generico e astratto.
Il Fatto
Le ricorrenti — un’associazione di rappresentanza delle strutture sanitarie private e due società di ricovero — impugnavano la nota con cui la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, riscontrando specifici quesiti, aveva dettato chiarimenti sulla corretta applicazione delle regole di codifica delle prestazioni di ricovero di chirurgia vertebrale, con riferimento agli interventi di artrodesi e stabilizzazione.
Le ricorrenti contestavano la violazione della d.g.r. n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 e della D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017, l’incompetenza, la carenza di potere e il difetto di istruttoria, sostenendo che valore vincolante dovesse riconoscersi ai soli pareri del Gruppo di Lavoro regionale, mai consultato. Né la Regione né l’ATS si costituivano in giudizio. All’udienza del 15 marzo 2024 il Collegio sollevava d’ufficio un profilo di possibile improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto impugnato. La nota non introduce prescrizioni nuove: essa si presenta come mera esegesi delle indicazioni contenute nel verbale del gruppo di lavoro, cui la stessa Regione riconosce carattere vincolante. Ne deriva una natura interpretativa, che integra un’opinione qualificata e come tale controvertibile.
La questione processuale riguarda l’interesse a ricorrere. Al momento della proposizione il gravame poteva ritenersi ammissibile, poiché la espressa formulazione della nota non rendeva di piana percezione la sua natura non vincolante. Un interesse effettivo e concreto era quindi configurabile in relazione agli eventuali atti applicativi, assistiti da un giudizio di congruenza reso in ossequio alle indicazioni contestate.
Tale interesse, tuttavia, è venuto meno nel corso del giudizio. Le ricorrenti non hanno allegato quando, come e in che misura i chiarimenti siano stati posti a fondamento di atti applicativi; non hanno comprovato di aver impugnato siffatti atti nel consistente spatium temporis intercorso fino all’udienza; le allegazioni su non precisati contenziosi civili davanti al Tribunale di Milano e alla Corte d’Appello restano prive di simulacro probatorio.
Il Collegio qualifica tali allegazioni come mero flatus vocis, insufficiente a lumeggiare un interesse attuale e concreto. L’interesse assume così connotazioni di genericità e astrattezza, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La mancata costituzione dell’Amministrazione preclude ogni statuizione sulle spese, che restano non liquidate.
Nota della Redazione
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