Adeguamento convenzioni scolastiche e ore di sostegno richiede motivazione (TAR Campania n. 3696 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione convenzionale che consente all’Amministrazione scolastica di modificare la convenzione stipulata con gli istituti paritari, in relazione ai contributi erogati per le ore di sostegno agli studenti disabili, non attribuisce una facoltà meramente potestativa, libera e insindacabile, ma un potere discrezionale soggetto agli ordinari vincoli di istruttoria, motivazione, ragionevolezza e sindacabilità giurisdizionale. La convenzione trova la sua fonte normativa nel d.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, adottato in attuazione dell’art. 1-bis, comma 6, del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Ne deriva che la riduzione delle ore di sostegno rispetto al fabbisogno documentato dai P.E.I. impone all’Amministrazione un approfondimento istruttorio e una motivazione adeguata, in ossequio all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di due scuole primarie paritarie, ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania il convenzionamento ai sensi del d.P.R. n. 23 del 2008 e, in seguito all’incremento del contributo disposto dalla legge n. 207/2024, l’adeguamento dell’importo erogato per le ore di sostegno in favore degli alunni con disabilità.
Con decreto del 26 maggio 2025 l’Amministrazione ha riconosciuto solo in parte la modifica delle convenzioni. Secondo la ricorrente, i P.E.I. documentavano un fabbisogno di 144 e 168 ore settimanali, mentre il contributo copriva soltanto 78 e 90 ore. Esperite senza esito l’istanza di riesame e quella di accesso agli atti, la società ha impugnato il decreto davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, chiarendo anzitutto che la controversia non riguarda la pretesa a un finanziamento pubblico generalizzato né l’originario assetto convenzionale, ma il diverso profilo dell’esercizio del potere di adeguamento della convenzione a fronte di un fabbisogno di ore di sostegno documentato nel rapporto convenzionale in corso.
La censura, incentrata sul difetto di motivazione e di istruttoria, con violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e vizio di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e carenza di trasparenza, è stata ritenuta fondata. Il Collegio richiama la sentenza Cons. Stato, Sez. VII, 12 febbraio 2025 n. 1197, resa in fattispecie analoga, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Da tale arresto si ricava, in primo luogo, che la clausola convenzionale non attribuisce una facoltà potestativa ma un potere discrezionale soggetto ai vincoli di istruttoria, motivazione e ragionevolezza. In secondo luogo, viene in rilievo il potere-dovere della Repubblica di garantire l’assistenza e l’integrazione dei bambini con disabilità in ogni sede in cui si sviluppa la loro personalità, comprese le strutture scolastiche pubbliche o convenzionate. Infine, la modifica della convenzione deve conformarsi al dovere di adottare determinazioni adeguatamente motivate, anche in riferimento a Cons. Stato, Sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9642.
Nel caso concreto, l’Amministrazione, a fronte della documentazione sui P.E.I. e sulla quantificazione del fabbisogno, non ha svolto alcun approfondimento istruttorio né ha motivato la decurtazione delle ore, determinando un pregiudizio a carico degli studenti interessati.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento, nella parte di interesse, della modifica della convenzione e obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi secondo i principi di trasparenza e onere motivazionale evidenziati. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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