Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Toscana n. 1169 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente con atto depositato e non contestata dalle amministrazioni intimate, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., dichiara l’improcedibilità quando la pretesa dedotta in giudizio non è più coltivata. La declaratoria prescinde dall’esame del merito e non comporta l’accertamento della fondatezza dei motivi. La compensazione delle spese è giustificata dall’adesione delle parti resistenti all’atto di rinuncia e dalle difese di mero stile delle amministrazioni statali.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Toscana la delibera del Consiglio regionale di approvazione dell’integrazione del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico e gli altri atti connessi indicati in epigrafe. Con motivi aggiunti ha poi esteso l’impugnazione a un provvedimento del Settore marmo del Comune di Carrara.

Si sono costituite per resistere la Regione Toscana, i Ministeri competenti e il Comune di Carrara. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 5.05.2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Il Comune e la Regione hanno sottoscritto l’atto per adesione.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che la ricorrente ha formalmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. L’atto è stato depositato e le parti resistenti non hanno contestato la sopravvenienza.

La questione giuridica concerne gli effetti processuali della rinuncia all’interesse. Il Tribunale applica gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.: quando la pretesa non è più coltivata, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame del merito.

La declaratoria opera tanto sul ricorso introduttivo quanto sui motivi aggiunti, che ne costituiscono estensione. Il collegio non procede quindi all’esame della legittimità degli atti impugnati.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione. La decisione si fonda sull’adesione della Regione Toscana e del Comune di Carrara all’atto della ricorrente e sulle difese di mero stile spiegate dalle amministrazioni statali. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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