Accollo convenzionale dell’indennità di esproprio e alea del giudizio di stima (Cons. Stato n. 4534 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Chi, con accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990, si accolla l’onere economico corrispondente all’indennità di esproprio dovuta al proprietario espropriato, assumendo l’impegno mentre pende il giudizio di opposizione alla stima, accetta l’alea della quantificazione giudiziale dell’indennizzo. La notevole differenza tra l’indennità proposta dall’amministrazione e quella accertata in sede giurisdizionale non integra gli estremi dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cod. civ., mancando avvenimenti straordinari e imprevedibili. È escluso ogni legittimo affidamento sulla stima originaria, tanto più quando il medesimo soggetto l’abbia contestata per la propria quota. La società che non abbia ricevuto l’esercizio dei poteri espropriativi non è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla stima, ma ben può intervenirvi per il proprio interesse indiretto. La richiesta di adempimento di un’obbligazione convenzionalmente assunta non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Una società titolare di una struttura alberghiera aveva impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui il Comune le aveva richiesto il pagamento di una somma a titolo di indennità di esproprio per lotti siti in una frazione costiera, come determinata dalla Corte d’appello all’esito del giudizio di opposizione alla stima. Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, qualificando la clausola contenuta nell’accordo sostitutivo del 2012 come accollo interno e, in ogni caso, ravvisando un obbligo di manleva a carico della società.
La società ha proposto appello con cinque motivi, deducendo la violazione del contraddittorio per la mancata evocazione nel giudizio di opposizione alla stima, l’eccessiva onerosità sopravvenuta, la lesione dell’affidamento, l’incompetenza della Giunta a sottoscrivere l’accordo e l’omesso avviso di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’accordo del 2012 come strumento di definizione di un contenzioso articolato: la società si era impegnata a realizzare la strada e il parcheggio pubblico e ad accollarsi tutte le spese, compresa l’indennità dovuta alla proprietaria. Su questa premessa cade il primo motivo: la società non era litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione alla stima, poiché il conferimento dei poteri espropriativi non le era stato attribuito. Poteva però intervenire volontariamente, avendo un interesse indiretto, essendosi impegnata a tenere indenne il Comune.
Quanto al secondo motivo, la sensibile differenza tra indennità proposta e indennità accertata non integra l’eccessiva onerosità sopravvenuta. La società conosceva il giudizio in corso e ne ha accettato l’alea. Il rimedio dell’art. 1467 cod. civ. richiede inoltre avvenimenti straordinari e imprevedibili, nella specie neppure prospettati. Se fosse intervenuta, avrebbe potuto contestare la quantificazione del consulente tecnico.
Il terzo motivo è respinto perché non sussiste alcun affidamento sulla stima originaria: la stessa società l’aveva contestata per la propria quota, ed è notorio che il giudizio di opposizione si conclude spesso con aumenti anche rilevanti. Sul quarto motivo, il Collegio esclude la violazione delle competenze: la Giunta aveva approvato il progetto esecutivo e ben poteva sottoscrivere la revisione concordata con il privato.
Il quinto motivo è infine inammissibile nella sostanza: la richiesta di adempimento di un’obbligazione convenzionalmente assunta non presuppone alcun procedimento amministrativo e dunque non richiede la comunicazione di avvio. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della vicenda e del notevole aumento dell’obbligazione.
Nota della Redazione
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