L’ordine di rimozione dei rifiuti non può colpire il proprietario incolpevole (TAR Sardegna n. 117 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 non configura a carico del proprietario dell’area una responsabilità oggettiva o per posizione: l’ordine di rimozione dei rifiuti può essere rivolto al titolare di diritti reali o personali di godimento solo se la violazione gli è imputabile a titolo di dolo o colpa. La colpa, anche nella forma omissiva, va provata dall’amministrazione sulla base di accertamenti effettuati in contraddittorio con gli interessati e trasfusi in una congrua motivazione, pena l’illegittimità del provvedimento. Essa va esclusa quando il proprietario abbia prontamente segnalato l’occupazione abusiva alle autorità, tanto più se l’area sia stata sottoposta a sequestro penale e quindi sottratta alla sua disponibilità. L’omessa recinzione e la mancata proposizione dell’azione di spoglio non integrano di per sé negligenza. Il richiamo alle misure di prevenzione di cui all’art. 245 del d.lgs. n. 152/2006 è inconferente, perché la rimozione dei rifiuti e la bonifica dei suoli rispondono a presupposti distinti.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di terreni in località del comune di Cagliari, occupati nel 2015 da nuclei familiari di nomadi. Il Comune, con nota del 1° giugno 2015, li ha invitati a recintare e bonificare i terreni; essi hanno segnalato l’invasione ai Carabinieri e alla Procura della Repubblica, rappresentando la situazione anche all’amministrazione. Dalla denuncia è scaturito un procedimento penale, nel quale il GIP ha disposto il sequestro preventivo delle aree occupate e il Comune è stato nominato custode giudiziario; il processo si è concluso con la condanna degli occupanti e con l’accertamento dell’estraneità dei proprietari, riconosciuti persone danneggiate.

Ciononostante, il Comune ha adottato un’ordinanza sindacale ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, individuando quali destinatari dell’obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali, oltre ai responsabili, anche i proprietari delle aree. Contro l’atto i proprietari hanno proposto ricorso, lamentando l’insussistenza del presupposto soggettivo, il difetto di istruttoria e l’illegittimo richiamo alla disciplina della bonifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il perimetro dell’art. 192 richiamando la giurisprudenza amministrativa, secondo cui è necessaria una seria verifica della responsabilità del proprietario, eventualmente fondata su presunzioni, ma sempre entro i limiti dell’esigibilità: deve escludersi la configurabilità di una responsabilità da posizione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3430 del 2018).

La posizione del proprietario colpevole viene delineata dalla Corte sulla scorta della giurisprudenza civile (Cass. civ., Sez. III, n. 14612 del 2020): il riferimento ai titolari di diritti reali va inteso in senso lato, ma il requisito della colpa consiste nell’omissione degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per una custodia efficace. Tuttavia, l’omessa recinzione non è di per sé indice di negligenza, attesa la natura facoltativa dell’apposizione di termini ai sensi dell’art. 841 c.c.; né costituisce onere l’installazione di sistemi di videosorveglianza o la proposizione dell’azione possessoria, essendo sufficiente la segnalazione all’autorità amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7657 del 2020).

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che ai proprietari non sia imputabile l’abbandono. Essi, appresa l’occupazione, non hanno potuto liberare il terreno per il numero e la reazione violenta degli occupanti; circostanza non contestata specificamente e perciò provata ex art. 64, comma 2, c.p.a.. Si sono poi prontamente attivati con denuncia ai Carabinieri, querela alla Procura e comunicazione al Comune. A ciò si aggiunge che l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo, con conseguente perdita della disponibilità, e che lo stesso Comune è stato nominato custode giudiziario (TAR Toscana, Sez. II, n. 122 del 2021).

Il Collegio esclude dunque la sussistenza del profilo colposo anche sotto il versante della causalità della colpa: non è dimostrato che la recinzione o l’azione civile avrebbero evitato l’evento. Ribadisce che la prova della colpa deve essere offerta dall’amministrazione e fondata su accertamenti in contraddittorio, emergenti da una congrua motivazione.

Quanto all’inciso che richiama le misure di prevenzione ex art. 245, comma 2, del Codice dell’Ambiente, esso è parimenti illegittimo: confonde la rimozione dei rifiuti con la bonifica dei suoli contaminati, istituti distinti quanto a presupposti (Cons. Stato, Sez. V, n. 5609 del 2013), tanto più che il procedimento di bonifica è di competenza della Provincia. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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