Prelievi latte, prescrizione decennale e atti interruttivi permanenti nel giudizio (Cons. Stato n. 1164 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito per prelievi supplementari latte si prescrive in dieci anni quanto alla sorte capitale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., e in cinque anni quanto agli interessi, ai sensi dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.. Non opera il termine breve dell’art. 3 Regolamento CE n. 2988/95, che disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie e non dei crediti, né ricorre una irregolarità in presenza di prelievi imposti per salvaguardare il sistema delle quote. L’intimazione di pagamento costituisce atto prodromico alla riscossione coattiva, impugnabile per vizi propri e non per questioni relative all’accertamento presupposto. Il contrasto del provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione integra annullabilità e non nullità. I termini di decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non si applicano al credito non tributario né alla riscossione fondata su accertamento definitivo.
Il Fatto
Il produttore agricolo impugnava davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento con cui l’agente della riscossione richiedeva oltre 197.000 euro, a titolo di prelievi supplementari latte e interessi, in relazione alle campagne 1997-1998, 1998-1999 e 2003-2004, sulla base di una cartella notificata nel 2018.
Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’intimazione per le due annate più risalenti in forza di una pronuncia di questo Consiglio, e respingeva i motivi propri relativi all’annata 2003-2004, dichiarando inammissibili quelli derivati. Il produttore proponeva appello, lamentando in particolare l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di prescrizione e il mancato esame delle censure sul contrasto comunitario e sulla decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il regime prescrizionale, richiamando la giurisprudenza della Sezione (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 385 del 2025; Sez. VI n. 64 del 2024). La sorte capitale segue il termine decennale, gli interessi quello quinquennale. Il termine breve unionale non è invocabile: l’art. 3 Regolamento CE n. 2988/95 riguarda le azioni giudiziarie, non i crediti, e i prelievi in questione non costituiscono irregolarità, poiché lo Stato è diretto debitore verso l’Unione.
Sul piano processuale, la Corte ritiene inammissibile l’opposizione alla produzione documentale tardiva solo in via di principio: i documenti attestanti la formazione di un giudicato sono sempre ammissibili, per evitare contrasto tra giudicati e rischio di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.. L’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio in appello e non incontra i limiti dell’art. 104 c.p.a..
Nel merito, i giudicati relativi alle comunicazioni di fine campagna e ai prelievi 2003-2004, oltre al giudizio definito con la pronuncia n. 5684/2024 per le annate precedenti, hanno prodotto efficacia interruttiva permanente della prescrizione. Il motivo è quindi infondato a prescindere dalla ammissibilità dell’eccezione riferita al periodo anteriore alla cartella.
Quanto al contrasto comunitario, la doglianza è infondata: la preclusione deriva dalla definitività degli atti impositivi e non dalla cartella. L’intimazione non è atto impositivo autonomo, ma semplice invito al pagamento, assoggettato alle regole della riscossione mediante ruolo ai sensi dell’art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009. Il contrasto con il diritto dell’Unione determina annullabilità per violazione di legge, non nullità, non rientrando tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies l. n. 241/1990. Il rinvio pregiudiziale è superfluo per difetto di rilevanza.
La censura sulla decadenza è anch’essa infondata: i termini dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 valgono per le imposte dirette e l’IVA, mentre il credito in esame ha natura non tributaria; la riscossione fondata su accertamento definitivo è soggetta alla sola prescrizione decennale. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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