Il giudicato di annullamento del diniego di visto non impone il rilascio, ma solo il riesame che può includere nuove convocazioni (TAR Lazio n. 12512 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento di un diniego di visto non accerta la spettanza del bene della vita, ma si limita a rimuovere l’atto illegittimo, imponendo all’Amministrazione un nuovo esercizio del potere conforme agli effetti conformativi. Tale giudicato non consuma integralmente il potere amministrativo né preclude lo svolgimento di attività istruttorie necessarie per l’adozione della nuova determinazione. È pertanto legittima la convocazione del richiedente per l’aggiornamento della documentazione suscettibile di modificazione nel tempo, senza che ciò configuri inottemperanza. La mancata presentazione del richiedente alle convocazioni dell’Autorità consolare esclude la violazione degli effetti conformativi. L’eventuale nuova determinazione non potrà fondarsi sulle stesse ragioni già ritenute illegittime né introdurre motivi ostativi preesistenti all’atto annullato, in applicazione dell’art. 10-bis, primo comma, quinto periodo, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Tribunale aveva annullato, su ricorso della ricorrente, il provvedimento di diniego di un visto per affari emesso dall’Ambasciata d’Italia a Colombo. In particolare, il Collegio aveva ritenuto che gli elementi allegati dalla ricorrente circa la situazione familiare, patrimoniale e professionale fossero idonei a neutralizzare il rischio migratorio, e aveva giudicato l’invito a formalizzare una nuova domanda come un indebito aggravamento della procedura. A seguito della mancata esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza e di nominare un Commissario ad acta.
Costituendosi in giudizio, il Ministero degli Affari Esteri ha depositato una nota della Sede diplomatica, dalla quale risultava che, in esecuzione della sentenza, era stato avviato il riesame della posizione della ricorrente. Quest’ultima, convocata in più occasioni per completare l’istruttoria e acquisire documentazione aggiornata, non si era mai presentata agli appuntamenti fissati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, osservando che il giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento non aveva accertato la spettanza del bene della vita (rilascio del visto), ma aveva annullato il precedente diniego, postulando il successivo riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione. Gli effetti conformativi si sostanziano, nel caso di specie, nell’obbligo di procedere sulla domanda originaria, senza reiterare il diniego sulla base delle medesime risultanze istruttorie già giudicate insufficienti. Il giudicato non ha, quindi, consumato integralmente il potere amministrativo né eliminato ogni margine di valutazione in capo all’Autorità consolare.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che, tenuto conto del tempo trascorso e della diversa programmazione del soggiorno, la Sede diplomatica ben può convocare la ricorrente per richiedere l’aggiornamento di quei documenti suscettibili di modificazione nel tempo, come la validità del passaporto, le modalità del soggiorno, l’attualità dell’interesse commerciale e la condizione economico-patrimoniale. Tale attività istruttoria non è incompatibile con il giudicato, rientrando nelle attribuzioni proprie dell’Autorità consolare.
Dalla documentazione in atti è emerso che l’Amministrazione aveva provveduto a convocare la ricorrente in più occasioni, la quale non si era mai presentata, impedendo la definizione del procedimento. In assenza di una dimostrata violazione degli effetti conformativi, la pretesa volta a far dichiarare l’inottemperanza è stata respinta. Il Collegio ha infine precisato che l’eventuale nuova determinazione non potrà fondarsi sulle ragioni già ritenute illegittime, né introdurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria precedente, ai sensi dell’art. 10-bis, primo comma, quinto periodo, legge n. 241/1990. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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