Condono edilizio: onere documentale e ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 117 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso sulla domanda di concessione in sanatoria non si perfeziona quando manca la documentazione prescritta dall’art. 32 D.L. n. 269/2003, segnatamente la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e la certificazione di idoneità statica, richieste per gli immobili di volumetria superiore a 450 mc. La difformità tra volume dichiarato e volume accertato rende inammissibile l’istanza, sia che essa sia originaria, per dichiarazioni non veritiere, sia che sia successiva, per modifiche sostanziali all’immobile. L’ordine di demolizione, quale atto vincolato e doveroso, non necessita di motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’abuso e al richiamo del diniego di sanatoria. La repressione degli abusi edilizi, attività vincolata, non esige la comunicazione di avvio del procedimento. Il principio di proporzionalità e il diritto all’abitazione ex art. 8 CEDU non legittimano difformità volumetriche rilevanti.
Il Fatto
Il proprietario di una villetta nel Comune di Misilmeri aveva acquistato l’immobile con atto pubblico del 31.12.2010. Il manufatto era stato realizzato dal dante causa senza concessione edilizia e per esso era stata presentata domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003. Dopo l’acquisto l’appellante eseguiva lavori di manutenzione, previa comunicazione al Comune.
A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri e di una relazione tecnica comunale, l’amministrazione accertava opere di ampliamento con aumento del volume edificato rispetto a quello oggetto di condono. Il Comune notificava quindi un primo ordine di demolizione, annullato dal TAR. Successivamente negava la sanatoria e ingiungeva nuovamente la demolizione. Il TAR respingeva il ricorso e l’appellante proponeva appello con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo al diniego di sanatoria e al mancato perfezionamento del silenzio-assenso, il C.G.A.R.S. richiama il costante orientamento in materia. Poiché la volumetria dell’immobile superava i 450 mc, era necessaria la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e la certificazione di idoneità statica, mai prodotte nonostante il preavviso di diniego. La motivazione del provvedimento risulta adeguata, avendo l’amministrazione evidenziato la difformità tra i mc 313,95 dichiarati e i mc 530,00 realizzati. Tale difformità, confermata dalla verificazione disposta in primo grado, rende irrilevante il carattere originario o successivo della stessa.
Il Collegio esclude la violazione del giudicato: la precedente sentenza aveva riguardato solo l’ordinanza di demolizione allora impugnata e non si era pronunciata sulla fondatezza dell’istanza di sanatoria. Il diniego, fondato su presupposti accertati in sede di verificazione tecnica, costituisce il legittimo atto presupposto dell’ordine di demolizione.
Sul secondo motivo, il C.G.A.R.S. ribadisce che l’ordine di demolizione, atto vincolato e doveroso, non richiede specifica motivazione oltre all’accertamento dell’abuso. Il richiamo al diniego di sanatoria è sufficiente. Quanto all’art. 9 L.R. Sicilia n. 37/1985 sulle opere interne, la tesi dell’incremento volumetrico derivante da modifiche interne contrasta con la stessa prospettazione dell’appellante, che aveva attribuito la discrepanza a un errore di misurazione del precedente proprietario. In entrambe le ipotesi l’istanza di condono non poteva essere accolta.
Il terzo motivo, sull’applicabilità dell’art. 32, comma 25, D.L. n. 269/2003, è infondato: la norma che estende i limiti volumetrici a 750 mc non opera in assenza della documentazione necessaria. La censura è inoltre tardiva, non proposta in primo grado. Il quarto motivo è respinto perché l’attività di repressione degli abusi ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il quinto motivo, sulla proporzionalità e sull’art. 8 CEDU, è infondato. La giurisprudenza della Corte EDU richiamata dall’appellante non si applica a difformità volumetriche rilevanti accertate dalla verificazione: il principio di proporzionalità non può legittimare ex post violazioni così significative della disciplina urbanistica.
Nota della Redazione
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