Terzo condono in Sicilia: no alla sanatoria per ampliamenti in area vincolata (TAR Sicilia n. 117 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, introdotto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico, anche quando il vincolo sia relativo e non comporti inedificabilità assoluta. Restano sanabili i soli interventi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, che non comportino nuovi volumi o superfici. Sulle istanze prive dei presupposti di legge non può formarsi alcun silenzio assenso, restando il limite normativo a monte rispetto alla valutazione paesaggistica demandata alla Soprintendenza. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel 2004 due istanze di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003 per opere realizzate in un immobile nel Comune di Taormina, in area sottoposta a vincolo paesaggistico: la realizzazione di un terrazzino al piano attico con chiusura di un portico tramite infissi in alluminio e vetro, e il cambio di destinazione d’uso di locali da giardino d’inverno a camera. La Soprintendenza, acquisita la richiesta di parere nel 2006, ha espresso parere negativo solo nel 2023, con contestuale ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di parere, l’illegittimità dell’ordine di ripristino, la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e l’erronea applicazione della disciplina regionale sul condono. L’Amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto; il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto al silenzio assenso invocato ex art. 46 della l.r. n. 17/2004, il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 155/2021, che ha ravvisato l’abrogazione implicita della norma regionale a decorrere dal 26 aprile 2011. Anche a volerla ritenere applicabile, la disposizione riguarda le autorizzazioni a eseguire opere in zone vincolate, non i titoli abilitativi in sanatoria per interventi già realizzati.
La decisione si fonda sulla Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della l.r. n. 19/2021: il rinvio dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe l’intera disciplina, compreso il limite dell’art. 32, comma 27, lettera d), ostativo alla sanatoria pure in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali sui limiti del condono assurgono a norme di grande riforma economico-sociale.
Il Tribunale esclude poi l’operatività dell’art. 17 della l.r. n. 4/2003, norma speciale riferita a fattispecie di condono diverse e che presuppone un apposito procedimento con perizia giurata non attivato nella specie. Quanto all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, richiama Cons. Stato n. 2584/2022: nel rapporto verticale tra privato e Soprintendenza, originato da istanza di parte, la norma non trova applicazione.
Il limite normativo opera a monte rispetto alla valutazione paesaggistica: poiché l’intervento consiste in un ampliamento con aumento di volumetria, non rientra tra gli interventi minori. Il Collegio richiama la giurisprudenza sul punto, tra cui Cons. Stato n. 3289/2015 e Cons. Stato n. 4123/2023, secondo cui il divieto di incremento dei volumi vale anche per i volumi tecnici. Caduto il silenzio assenso, resta valido l’ordine di rimessione in pristino ex art. 181 del d.lgs. n. 42/2004. Le censure sulla partecipazione sono superate dal carattere vincolato dell’atto, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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