Porto d’armi per caccia e affidabilità sindacabili solo ab externo (TAR Calabria n. 1187 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia sono subordinati a un giudizio di affidabilità e di buona condotta che l’amministrazione esprime in via autonoma, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, R.D. n. 773/1931. Tale valutazione integra espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, se non ab externo, per illogicità o irragionevolezza dell’apprezzamento. Non è necessario che il comportamento posto a fondamento del diniego sia accertato nella sua rilevanza penale, essendo sufficiente che da esso emerga, anche per indizi, l’assenza di quella sicurezza circa il buon uso delle armi che l’ordine pubblico richiede. La titolarità del titolo di polizia da lungo tempo e i precedenti rinnovi non generano alcuna aspettativa, dovendo la Questura esprimere una valutazione attuale degli interessi coinvolti a ogni esame dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi, chiedeva alla Questura il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Seguiva un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e, dopo il contraddittorio procedimentale, il Questore adottava il provvedimento di rigetto, valorizzando una serie di episodi nei quali l’istante era stato trovato in compagnia di soggetti attinti da gravi pregiudizi di polizia.
Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Calabria, deducendo violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, degli artt. 11, 42 e 43 R.D. n. 773/1931 e eccesso di potere, e chiedendo altresì il risarcimento del danno. La richiesta di tutela cautelare era respinta per carenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sulle garanzie procedimentali. L’obbligo del preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato: è sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché priva di elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione, secondo il richiamo a TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 5957 del 2021. Nel caso concreto l’amministrazione ha dato conto di aver acquisito e ponderato le deduzioni difensive, ritenendole non rilevanti.
Passando al merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 e l’art. 43, comma 1 prevedono ipotesi di divieto automatico, non ricorrenti nella specie. Il diniego si fonda invece sull’apprezzamento negativo di affidabilità e buona condotta, riconducibile agli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2. Da tali precetti emerge che il giudizio soggettivo sull’uso delle armi rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole.
All’autorità procedente spetta quindi un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento del titolo; non occorre che il comportamento sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3819 del 2021. È sufficiente che dai fatti emerga anche per indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 2021).
Il compendio posto a base del diniego resiste alle censure. La valutazione del Questore è ragionevole e coerente, avuto riguardo alle reiterate frequentazioni di soggetti attinti da gravi pregiudizi, in circostanze di luogo e tempo indicate. Non assume rilievo contrario la risalenza dei controlli né i precedenti rinnovi, poiché la lunga titolarità del porto d’armi non crea alcuna aspettativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 5276 del 2016). Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che assume rilievo ostativo anche il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati, legati all’istante da un rapporto di frequentazione (Cons. Stato, Sez. III, n. 801 del 2023). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.