Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e prova dell’esecuzione (TAR Sicilia n. 1337 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, la deduzione dell’amministrazione di avere provveduto all’esecuzione del titolo è priva di prova quando in atti non risulti la liquidazione e il pagamento delle somme dovute. Non si determina pertanto alcuna cessazione della materia del contendere e permane l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, sia per la sorte capitale sia per gli interessi e gli oneri accessori, comprese le spese successive all’emanazione del titolo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 opera quale condizione per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’inerzia ingiustificata legittima la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un rapporto di lavoro a termine, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accoglieva la domanda volta al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 109 del C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005, con condanna dell’amministrazione regionale a rideterminare l’inquadramento e a corrispondere le conseguenze retributive e accessorie.

Passata in giudicato la decisione e decorsi i termini di legge, l’amministrazione non aveva liquidato le differenze retributive maturate dall’1 marzo 2005 fino alla scadenza del rapporto. Il lavoratore proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’adozione degli atti esecutivi e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che la sentenza è passata in giudicato, che la procedura esecutiva è ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, nel testo risultante dalla conversione operata dalla legge n. 326/2003.

Nel merito, l’amministrazione aveva sostenuto di avere attribuito al ricorrente la posizione economica “2” della categoria “D” dall’1 marzo 2005 al 31 dicembre 2007 e, per effetto del riconoscimento della progressione economica di cui all’Accordo FAMP 2008, la posizione economica “3” della categoria “D” dall’1 gennaio 2008 fino alla scadenza del contratto, chiedendo per questo la cessazione della materia del contendere.

La Corte osserva che non emerge dagli atti alcuna prova della liquidazione e del pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo. La difesa erariale aveva richiamato l’avvenuto pagamento delle differenze retributive, ma il ricorrente aveva replicato che nessun decreto di impegno e di liquidazione era stato adottato. Su questo punto decisivo l’amministrazione resta onerata della prova e la sua deduzione è quindi priva di riscontro.

Non risultando dimostrata l’esecuzione, resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di dare ottemperanza al giudicato, senza che siano ravvisabili motivi giustificativi dell’inadempienza. Tale obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi e gli oneri accessori, oltre alle spese di causa, includendosi in queste ultime anche le spese successive all’emanazione del titolo, come quelle di registrazione, che seguono automaticamente alla decisione senza necessità di espressa statuizione.

Il Collegio fissa quindi in sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione il termine per l’esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, dispone l’insediamento del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega, chiamato a provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dal proprio insediamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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