Piscina interrata pertinenziale è nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (TAR Lombardia n. 11 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La piscina interrata realizzata al servizio di un’abitazione unifamiliare integra un intervento di nuova costruzione e non una pertinenza in senso urbanistico. La significativa trasformazione del territorio che ne deriva impedisce di ricondurla agli interventi di manutenzione straordinaria o minori. Ne consegue la necessità del permesso di costruire o della s.c.i.a. ad esso alternativa, non essendo sufficiente la s.c.i.a. non onerosa. L’esclusione dal contributo di costruzione prevista per ristrutturazioni e ampliamenti entro il 20% degli edifici unifamiliari ha carattere eccezionale, non si applica analogicamente e non copre la costruzione di un nuovo manufatto esterno all’abitazione.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Comune una segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di una piscina interrata al servizio della propria abitazione unifamiliare, con volumetria lorda di 123,28 mc e superficie lorda di 68,49 mq. L’ente, ritenendo l’opera una nuova costruzione e non una ristrutturazione, ha qualificato l’intervento come assoggettato a permesso di costruire o a s.c.i.a. sostitutiva del permesso, ordinando di non effettuare l’intervento segnalato e avvertendo che quanto eseguito sarebbe stato privo di titolo abilitativo.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo un unico motivo per violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e), 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e 27 l.r. n. 12/2005. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la tesi secondo cui la piscina, avendo volume inferiore al 20% dell’edificio principale, sarebbe un intervento pertinenziale non riconducibile alla nozione di nuova costruzione. Il Tribunale richiama un proprio precedente analogo (Tar Lombardia – Brescia, sent. n. 993/2022) e la giurisprudenza amministrativa prevalente, che esclude la qualificazione della piscina come pertinenza urbanistica.
La pertinenza urbanistica riceve, infatti, una definizione più ristretta di quella civilistica. Gli elementi strutturali concorrono tutti al computo della volumetria, anche se interrati, e la piscina svolge una funzione autonoma rispetto all’edificio cui accede. Non è necessariamente complementare all’uso abitativo né semplice attrezzatura per lo svago: dà luogo a una struttura che incide invasivamente sul sito e postula il previo rilascio del titolo abilitativo. Il carattere interrato e lo sviluppo non verticale non escludono l’alterazione della consistenza dei suoli.
Su questa base il Collegio ritiene corretta la qualificazione comunale dell’opera come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001.
Quanto al secondo profilo, la ricorrente deduce che l’assenza di onerosità dovrebbe desumersi dall’art. 17, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, che esclude il contributo per ristrutturazioni e ampliamenti entro il 20% degli edifici unifamiliari, e che negare l’esenzione alla piscina pertinenziale sarebbe irrazionale. Il Tribunale respinge la tesi: l’intervento, per ammissione della stessa ricorrente, non è né ristrutturazione né ampliamento, e la norma, avendo natura eccezionale, non si applica analogicamente.
La ratio dell’esenzione, di natura sociale, è agevolare l’adeguamento dell’immobile alle necessità abitative del nucleo familiare, tutelando la piccola proprietà immobiliare. Non è quindi irragionevole escluderne la costruzione di un nuovo manufatto esterno all’abitazione, non strettamente connesso a tali necessità. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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