Accesso agli atti ispettivi riservato al solo soggetto inciso dall’ispezione (TAR Abruzzo n. 14 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti del procedimento ispettivo disposto dal Ministero dell’Istruzione presso un’istituzione scolastica, l’art. 3 del d.m. n. 60/1996 riserva l’accesso alla relazione finale e alla documentazione richiamata al solo soggetto nei cui confronti l’ispezione è stata disposta, e nei limiti della sola parte che lo riguarda. L’organizzazione sindacale, estranea al procedimento ispettivo, non è legittimata a invocare tale disposizione, neppure assumendo che l’ispezione abbia inciso su materie oggetto di contrattazione integrativa, informazione o confronto. La circostanza che nella relazione possano essere contenuti dati relativi a tali materie non muta la natura puramente ispettiva dell’atto. Resta fermo il diritto del sindacato di accedere agli atti gestionali concernenti le materie oggetto di contrattazione o informazione, che restano distinti dagli atti del procedimento ispettivo e ad esso successivi.

Il Fatto

Il sindacato ricorrente, firmatario del CCNL di comparto, chiedeva in via amministrativa di accedere, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti del procedimento ispettivo conclusosi nell’ottobre 2022 presso un istituto di istruzione superiore. A fondamento dell’interesse assumeva che l’ispezione avesse riguardato, tra l’altro, la ripartizione del fondo d’istituto, l’attribuzione dei compensi accessori, l’articolazione dell’orario di lavoro e l’assegnazione delle sedi di servizio, materie oggetto di contrattazione integrativa, confronto e informazione ai sensi dell’art. 22 CCNL di comparto.

L’Ufficio Scolastico Regionale negava l’accesso richiamando l’art. 3 del d.m. n. 60/1996, l’art. 2, comma 1, lett. a) del medesimo decreto e l’art. 5, comma 6, CCNL Istruzione e Ricerca 2018. Il sindacato proponeva dapprima impugnazione amministrativa dinanzi alla Commissione per l’Accesso, che la dichiarava inammissibile, e quindi ricorso al TAR per l’annullamento del diniego, deducendo eccesso di potere e violazione di legge. L’Amministrazione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta un unico, articolato motivo e lo ritiene infondato. Il primo passaggio argomentativo riguarda il presupposto di fatto: non vi è prova che l’ispezione abbia avuto ad oggetto materie oggetto di contrattazione o informazione sindacale. L’Amministrazione si è limitata a dare atto che un’ispezione era avvenuta, senza precisarne l’oggetto, e tale oggetto risulta affermato unicamente dalla parte ricorrente. Il silenzio dell’Amministrazione sul punto non vale quale conferma, poiché era onere della ricorrente provare la circostanza dedotta.

Superata questa prima censura, il Tribunale esamina la portata dell’art. 3 del d.m. n. 60/1996 e ne offre un’interpretazione letterale e restrittiva: l’accesso alla relazione finale e alla documentazione richiamata è consentito «limitatamente alla parte riguardante il richiedente». Il Collegio ne deduce che la norma legittima l’accesso al solo soggetto nei cui confronti l’attività ispettiva è stata disposta, e solo per la porzione della relazione che attiene alla sua attività. Il sindacato non è stato oggetto di alcuna ispezione e risulta estraneo al procedimento: non può quindi invocare la disposizione.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione dell’atto. Il procedimento ispettivo disposto dal Ministero presso un proprio istituto si traduce in una relazione interna, accessibile solo ai soggetti menzionati e per la parte che li concerne. La circostanza che la relazione contenga dati relativi a materie oggetto di contrattazione o comunicazione sindacale non ne muta la natura, che resta puramente ispettiva e quindi sottratta all’accesso. La distinzione è netta: da un lato l’atto ispettivo, dall’altro gli atti gestionali adottati a valle dell’ispezione, che il sindacato potrà conoscere nelle forme dell’informazione sindacale.

A sostegno, il Collegio richiama la giurisprudenza citata nel provvedimento: Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 9453/2022, secondo cui le OO.SS. hanno diritto, sulla base del contratto collettivo vigente, di conoscere e acquisire i documenti concernenti le procedure di ripartizione e distribuzione del fondo d’istituto. La pronuncia è riferita però ad atti gestionali, non ispettivi. Il Tribunale ritiene inoltre inconferenti i precedenti richiamati dalla ricorrente in materia di accessi ispettivi e tutela delle condizioni di lavoro, in quanto afferenti al d.m. Lavoro n. 757/1994, estraneo alla vicenda.

Il ricorso è quindi respinto nel merito. Le spese non sono liquidate in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *