Emersione: diniego legittimo per inaffidabilità e insostenibilità del datore di lavoro (TAR Marche n. 110 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il diniego dell’istanza è legittimo quando si fonda su una valutazione complessiva di sostenibilità della regolarizzazione in capo al datore di lavoro, comprensiva della capacità reddituale, delle pregresse procedure di ingresso non perfezionate e delle condizioni personali ostative. La presentazione di ulteriori domande di regolarizzazione rimaste inevase integra autonoma ragione di rigetto, operando quale presunzione legale di inaffidabilità del datore che abbia rappresentato la volontà di assumere senza poi stipulare il contratto di soggiorno. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere riconosciuto solo allo straniero che abbia superato la fase di ammissione e sia giunto alla convocazione per la stipula, non supplendo al difetto originario dei requisiti. Il rigetto nel merito comporta la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario impugna davanti al TAR Marche il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di emersione presentata dal proprio datore di lavoro per la stipula di un contratto di lavoro domestico, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il diniego recepisce il parere contrario dell’Ispettorato del lavoro: il datore non dichiara redditi dal 2016, non ha riscontrato le richieste di integrazione documentale, ha presentato ulteriori istanze per altri lavoratori domestici e risulta detenuto.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per la condizione di invalidità totale del datore, che esonererebbe dalla dimostrazione del reddito, per l’irrazionalità dell’ostacolo derivante da fatti propri del datore estranei al lavoratore e per il difetto di motivazione sulle ulteriori domande di ingresso. La sospensiva è respinta in sede cautelare per difetto di fumus.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il provvedimento come atto plurimotivato: il diniego non si regge solo sull’omessa documentazione del reddito, ma su una valutazione di sostenibilità operata all’attualità sulla situazione complessiva del datore. L’argomento dell’invalidità non convince, poiché la verifica di congruità investe anche le procedure pendenti per almeno altri tre lavoratori, rispetto alle quali andava effettuata una valutazione complessiva.
La sentenza richiama l’orientamento secondo cui la finalità di regolarizzazione è legittimamente perseguita solo in presenza dei documenti analiticamente indicati dalla fonte regolamentare, ritenuti univoci dell’esistenza del rapporto, onde evitare la legalizzazione di rapporti fittizi (Cons. Stato, sez. III, n. 858 del 2022; TAR Calabria n. 966 del 2022; TAR Lazio n. 8675 del 2021). Lo stato di detenzione non è un mero fatto del datore, ma incide sulla stessa esistenza del rapporto oggetto di sanatoria.
Le ulteriori domande presentate per undici lavoratori, e per tre nell’ultimo periodo, costituiscono motivo autonomo di legittimità del diniego. L’art. 103, comma 9, del d.l. n. 34/2020 configura una presunzione legale di inaffidabilità del datore che abbia abusato di precedenti sanatorie o procedure flussi, comportamento equiparato alla creazione di un rapporto lavorativo fittizio. L’omessa indicazione delle pratiche inevase non integra carenza di motivazione, ben potendo l’interessato esperire l’accesso o allegare cause di forza maggiore.
Quanto al permesso per attesa occupazione, il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2023: tale titolo spetta solo allo straniero che abbia superato la fase di ammissione e sia giunto alla convocazione per la stipula. Il difetto originario dei requisiti di emersione, segnatamente quello reddituale, lascia permanere la condizione di irregolarità, senza che l’amministrazione sia onerata di una valutazione alternativa. Ne consegue la conferma della circolare ministeriale n. 2399 del 24 luglio 2020 e della successiva n. 4623 del 2021.
Il ricorso è respinto nel merito. Da ciò deriva, ai sensi degli artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, la revoca dell’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.