Fusione di unità abitative e valutazione globale delle opere abusive (TAR Toscana n. 1217 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel vagliare un intervento edilizio composto da una pluralità di opere, il carattere abusivo delle stesse va accertato con una valutazione globale e non atomistica, perché la considerazione isolata dei singoli interventi non consente di cogliere l’effettiva portata dell’operazione. Le opere che, nel loro insieme, realizzano la fusione di due unità abitative — rimozione del parapetto divisorio con costruzione di un’unica veranda di collegamento, impianti volti a rendere abitabile la soffitta, trasformazione del locale lavanderia in servizio igienico — esorbitano dal regime della SCIA o della CILA e richiedono il previo permesso di costruire. La verifica del carattere precario dell’opera impone di indagarne la destinazione funzionale e l’interesse finale, sicché solo i manufatti agevolmente rimovibili e funzionali a un’esigenza oggettivamente temporanea sfuggono al titolo edilizio. L’eventuale ipotetica sanabilità dell’opera non esclude la legittimità dell’ingiunzione di demolizione, costituendo l’abusività il presupposto della sanzione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Prato ha loro ordinato la demolizione delle opere qualificate come ristrutturazione edilizia realizzata in assenza di titolo, eseguite su un immobile destinato a due unità abitative, onde renderlo conforme agli strumenti urbanistico-edilizi. Secondo l’amministrazione, il complesso degli interventi esterni e interni aveva determinato la fusione dei due appartamenti in un unico organismo.

I ricorrenti hanno contestato tale qualificazione, sostenendo l’autonomia funzionale e reddituale delle due abitazioni e la riconducibilità delle singole opere a interventi di modesta entità, all’edilizia libera o a manutenzione straordinaria soggetta a SCIA o CILA, con conseguente illegittimità della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria. In corso di causa hanno depositato due SCIA in sanatoria, respinte dal Comune, e hanno chiesto un rinvio per completare i lavori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, poiché sulle SCIA presentate il Comune si era espresso negativamente con provvedimenti depositati in giudizio. Ha parimenti respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: con i dinieghi delle sanatorie ha ripreso piena efficacia la precedente ingiunzione di demolizione, con conseguente attualità dell’interesse alla definizione della causa.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il criterio della valutazione globale dell’intervento, posto che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione. Su questa base ha riqualificato le opere contestate: non meri elementi di arredo né interventi soggetti a SCIA o CILA, ma interventi di indubbia consistenza — la rimozione del parapetto con costruzione di un’unica veranda di collegamento dei due appartamenti, gli impianti elettrico, idrico e di condizionamento volti a dare destinazione abitabile alla soffitta, la trasformazione del locale lavanderia in servizio igienico — per i quali è necessario il previo permesso di costruire.

La Corte ha poi affrontato il profilo dell’amovibilità della tamponatura laterale e della tettoia. Ha osservato che la fusione evidente delle due unità, che condividono l’unica cucina esistente, e la finalità abitativa di tutte le opere escludono il carattere precario. Al fine di verificare se un’opera sia riconducibile all’edilizia libera occorre indagare la destinazione funzionale e l’interesse finale, di modo che solo le opere agevolmente rimuovibili, funzionali a un’esigenza oggettivamente temporanea destinata a cessare, possono dirsi di carattere precario.

Sulla scorta della descrizione contenuta nella relazione della Polizia Municipale, il Collegio ha ritenuto che i ricorrenti avessero realizzato un intervento complessivo apportante modifiche essenziali alle due unità al fine di fonderle, con conseguente legittimità dell’ingiunzione. Ha infine precisato che l’eventuale ipotetica sanabilità dell’opera, peraltro negata dall’amministrazione, non rileva, costituendo l’abusività già di per sé presupposto della sanzione demolitoria. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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