Cittadinanza e condanna ostativa: irrilevante l’estinzione del reato successiva al diniego (Cons. Stato n. 1904 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cittadinanza italiana, la condanna per guida in stato di ebbrezza continuata costituisce fatto ostativo al rilascio e non può essere qualificata come sporadica o risalente quando la domanda di cittadinanza sia stata presentata prima della commissione del reato e il diniego sia adottato a breve distanza dalla condanna definitiva. Il preavviso di rigetto comunicato mediante inserimento nell’area telematica predisposta per la gestione delle istanze di cittadinanza è ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 33, comma 2-bis, del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013. L’estinzione del reato dichiarata con provvedimento successivo all’adozione del diniego non incide sulla legittimità di questo e può rilevare solo in occasione di una nuova richiesta. La motivazione che richiama il preavviso non integrato da osservazioni non è apparente, ma esprime la valutazione amministrativa sull’inserimento sociale del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il diniego di cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’Interno, fondato su una precedente condanna penale. Il Tribunale ha accolto il ricorso rilevando che l’Amministrazione non avrebbe indicato le proprie ragioni, limitandosi a rinviare a un preavviso di rigetto mai ricevuto dal richiedente. Lo stesso Tribunale ha aggiunto che il fatto di reato doveva considerarsi sporadico, risalente e marginale, soprattutto a fronte dell’estinzione del reato dichiarata nel 2021 e del positivo inserimento sociale ed economico dell’istante.
Il Ministero ha proposto appello. Ha evidenziato che il richiedente era stato informato mediante art. 10-bis della legge n. 241/1990 attraverso l’inserimento del preavviso nel sistema informatico, senza che fossero pervenute osservazioni. Ha inoltre contestato la qualificazione del fatto come risalente, perché la condanna riguardava un reato continuato commesso nel 2014 ed era divenuta irrevocabile nel 2016, mentre la domanda di cittadinanza era stata depositata nello stesso 2014, prima della condanna.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo della comunicazione telematica. Rileva che alla data del preavviso, aprile 2018, il Ministero era pienamente legittimato a trasmettere l’atto mediante l’area online in cui devono essere inserite le domande di cittadinanza e attraverso la quale sono gestiti i relativi procedimenti. La base normativa è individuata nell’art. 33, comma 2-bis, del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013. La censura del primo giudice sulla mancata dimostrazione della notifica risulta quindi superata: il preavviso è stato comunicato secondo le prescrizioni di legge e non ha ricevuto alcun riscontro, né nel termine assegnato né successivamente.
Sul piano sostanziale, la Corte esamina la condanna per guida in stato di ebbrezza continuata, pronunciata dal Tribunale di Brescia nel 2015 e divenuta irrevocabile nel 2016. L’argomento del Tribunale sulla risalenza del fatto non regge: la domanda di cittadinanza era stata presentata il 7 ottobre 2014, quindi in epoca anteriore alla condanna, e il preavviso di rigetto è stato adottato nel 2018. Manca dunque il requisito temporale che il primo giudice aveva posto a fondamento della propria decisione.
La Corte sottolinea inoltre che il carattere continuato del reato, contestato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., esclude la qualificazione del comportamento come sporadico. Il Collegio richiama i propri orientamenti più restrittivi, formatisi in aderenza al comune sentire sulla sicurezza stradale e al recente inasprimento della normativa in materia, citando Consiglio di Stato, sez. III, n. 5516 del 2024. Il disvalore del fatto ostativo va valutato alla luce di tale indirizzo.
Quanto all’estinzione del reato dichiarata nel 2021, il Consiglio di Stato osserva che essa è intervenuta circa due anni dopo l’adozione del diniego. Non poteva quindi incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato e potrà rilevare solo in occasione di una eventuale nuova istanza. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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