Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1231 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale non risulta eseguito, ordina all’amministrazione debitrice di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. La penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta quando il ritardo nell’esecuzione è già maturato e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro, divenuta irrevocabile, è stato accertato il diritto di alcune docenti a vedersi riconoscere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per plurimi anni scolastici. Per l’effetto il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad accreditare sul borsellino elettronico le somme corrispondenti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e rimasta ineseguita la condanna, le creditrici hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione del titolo. Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Ne deriva l’ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo già maturato nella corresponsione giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Sulle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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