Irricevibile il ricorso avverso la delibera comunale sulla spalmatura degli oneri espropriativi (TAR Puglia n. 1224 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il Comune, nell’attuazione di un piano per gli insediamenti produttivi, adotta il criterio della spalmatura dei maggiori oneri espropriativi tra gli assegnatari dei lotti, pur indirizzata a soggetti individuabili, è destinata a una pluralità rilevante di destinatari e non richiede la notificazione individuale, essendo ragionevole la sola pubblicazione all’albo pretorio. Da tale pubblicazione decorre il termine di decadenza per l’impugnazione della delibera, mentre le comunicazioni individuali di avvio del procedimento attengono alla sola fase di materiale recupero delle somme e garantiscono il contraddittorio sulla quota dovuta da ciascun assegnatario. Il ricorso proposto oltre il termine è pertanto irricevibile, restando assorbite le ulteriori questioni di rito e di merito.

Il Fatto

I ricorrenti, acquirenti dal Comune di lotti ricadenti in zona PIP, hanno impugnato la nota con cui l’ente ha chiesto il pagamento di maggiori oneri espropriativi a conguaglio, unitamente alla presupposta deliberazione di Giunta che aveva formalizzato il criterio di ripartizione dei costi su tutti gli assegnatari. Hanno chiesto altresì l’accertamento della non debenza delle somme.

Hanno dedotto di aver acquistato i suoli al medesimo prezzo di esproprio corrisposto dal Comune ai proprietari originari e che la pretesa riguardava oneri derivanti dall’acquisizione di altri suoli della medesima zona. Hanno invocato il principio del pareggio tra spese di acquisizione e prezzo di cessione, ex art. 35 legge n. 865/1971, il Regolamento comunale per l’assegnazione delle aree, la prescrizione del credito, la negligenza dell’ente nella difesa in giudizio e l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Il Comune ha eccepito in via preliminare il difetto di attualità della lesione e l’irricevibilità per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale risolve la controversia su un piano esclusivamente processuale, dichiarando il ricorso irricevibile e richiamando integralmente, per relationem, la recente giurisprudenza della stessa Sezione (T.A.R. Puglia, Sez. III, sentenza n. 515/2025).

Il nucleo argomentativo riguarda la tesi dei ricorrenti secondo cui la delibera, essendo rivolta a specifici destinatari e non all’intera collettività, avrebbe richiesto la notificazione individuale. Il Collegio la respinge sul piano della ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Alla luce del numero elevato degli assegnatari — la tabella allegata alla delibera occupa dodici pagine e comprende oltre centotrenta soggetti — il Tribunale ritiene giustificata la scelta dell’ente di procedere alla sola pubblicazione all’albo della decisione di seguire il metodo della spalmatura. Le comunicazioni individuali di avvio del procedimento sono infatti riservate alla successiva fase di materiale recupero delle somme, così da assicurare il contraddittorio con ciascun assegnatario sulla specifica quota dovuta. La stessa delibera chiarisce che solo dopo la partecipazione procedimentale si sarebbe provveduto alla notificazione dei provvedimenti di accertamento e richiesta di pagamento.

Da ciò la conseguenza decadenziale: la delibera è stata pubblicata sull’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 15.06.2018 al 29.06.2018, e dalla scadenza della pubblicazione ha iniziato a decorrere il termine di impugnazione. Poiché il gravame è stato proposto a mezzo di ricorso straordinario, il termine computato è quello di centoventi giorni che, anche considerando la sospensione feriale, è scaduto il 27.11.2018. Il ricorso risulta spedito per la notifica solo il 27.05.2019.

Il Tribunale dichiara pertanto assorbite tutte le altre questioni, di rito e di merito, e dispone la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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