Atto a destinatari determinati e pubblicazione sull’albo: termine decorre dalla pubblicazione (TAR Puglia n. 1225 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune impone agli assegnatari dei lotti di un Piano per gli Insediamenti Produttivi la ripartizione dei maggiori oneri espropriativi non richiede la notificazione individuale quando i destinatari sono numerosi e individuati in apposita tabella. È ragionevole la scelta dell’Amministrazione di portare l’atto a conoscenza mediante la sola pubblicazione sull’albo pretorio, riservando le comunicazioni individuali alla successiva fase di materiale recupero delle somme. Dalla scadenza del periodo di pubblicazione decorre il termine di decadenza per l’impugnazione. Nel giudizio introdotto con ricorso straordinario il termine è di 120 giorni, con esclusione della sospensione feriale.
Il Fatto
I ricorrenti, assegnatari e aventi causa di lotti in zona PIP, hanno impugnato la nota del Comune del 1.10.2018, recante richiesta di pagamento di maggiori oneri espropriativi a conguaglio, e la presupposta Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 1.6.2018, che ha formalizzato il metodo della cosiddetta “spalmatura” dei costi di acquisizione su tutti gli assegnatari.
Hanno dedotto di aver acquistato i suoli al medesimo prezzo di esproprio e di essere chiamati a sostenere i maggiori costi relativi all’acquisizione di altri suoli. Hanno invocato il principio del pareggio economico di cui all’art. 35 legge n. 865/1971, l’art. 16 del Regolamento comunale, la prescrizione del credito e l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità e l’irricevibilità del gravame per tardività della notificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile e richiama per relationem la recente giurisprudenza della Sezione, da ultimo T.A.R. Puglia, Sez. III, sentenza n. 515/2025. Affronta la tesi dei ricorrenti secondo cui la delibera, essendo rivolta a destinatari specifici e non alla collettività, avrebbe richiesto la notificazione individuale.
Il Tribunale osserva che l’atto riguarda oltre centotrenta soggetti, individuati in dodici pagine di tabella allegate alla delibera. In presenza di tale platea, la scelta della P.A. di procedere alla sola pubblicazione sull’albo è ritenuta ragionevole, tanto più che la volontà di seguire il metodo della “spalmatura” è stata formalizzata nella delibera.
Le comunicazioni individuali di avvio del procedimento restano riservate alla fase di materiale recupero delle somme. Tale impostazione garantisce il contraddittorio con i singoli assegnatari in relazione alla specifica quota dovuta. Il punto 6 della delibera prevede espressamente che, all’esito della fase partecipativa, si procederà alla notificazione dei provvedimenti di accertamento e richiesta di pagamento per ogni singolo soggetto attuatore o avente causa.
La delibera n. 118 è stata pubblicata sull’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 15.06.2018 al 29.06.2018. Dalla scadenza del periodo di pubblicazione è pertanto decorso il termine di decadenza. Poiché il gravame è stato proposto con ricorso straordinario, il termine applicabile è quello di 120 giorni che, anche considerando la sospensione feriale, è scaduto il 27.11.2018, ovvero il 29.10.2018 senza la sospensione.
Il ricorso risulta spedito per la notifica il 27.05.2019, ben oltre la scadenza. Da ciò l’irricevibilità del gravame. Il Collegio dichiara assorbite tutte le altre questioni, di rito e di merito, e dispone la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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