Concorso docenti, riserva e soccombenza virtuale ai fini delle spese (TAR Puglia n. 1219 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto soddisfacimento del bene della vita richiesto con il ricorso determina improcedibilità per difetto di interesse, anche quando la fattispecie presenti i contorni sostanziali, ma non formali, della cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse non preclude una delibazione sommaria del merito ai soli fini della pronuncia sulle spese, secondo lo schema della soccombenza virtuale. In materia di concorsi pubblici, il limite complessivo dei posti riservati fissato dall’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 opera come tetto invalicabile: la riserva del 30% per il servizio pregresso ex art. 59, comma 10-bis, del d.l. n. 73/2021 non garantisce l’inclusione automatica se i posti riservati risultano già coperti da candidati titolari di riserve poziori, quali quelle previste dalla legge n. 68/1999. La rettifica della graduatoria per correzione di errore materiale costituisce legittimo esercizio di autotutela, non richiedendo nuova valutazione discrezionale né contraddittorio procedimentale quando il dispositivo è vincolato.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia, bandito con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, conseguendo un punteggio di 242,00 e risultando inizialmente vincitrice per la Regione Puglia.
Con decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. Calabria del 7 marzo 2025, prot. n. AOODRCAL 7206, la graduatoria veniva rettificata per includere altra candidata e il suo nominativo era espunto dall’elenco dei vincitori. La ricorrente impugnava quindi la rettifica, invocando la riserva del 30% per chi avesse prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 178/2025 e fissava l’udienza di merito. Nelle more, un decreto rettificativo dell’8 luglio 2025 la reintegrava in graduatoria, con assunzione in ruolo a tempo indeterminato e contratto sottoscritto il 9 settembre 2025. Da qui la richiesta di declaratoria di improcedibilità e la questione della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia di merito, essendo stato conseguito il bene della vita per cui il ricorso era stato proposto. La vicenda assume rilievo sostanziale di cessazione della materia del contendere, pur non traducendosi in una formale declaratoria di tale figura, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 2247 del 28 marzo 2022. Restano conseguentemente superate le eccezioni preliminari di improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio e di difetto di legittimazione passiva, travolte dall’evoluzione concreta della fattispecie.
Il passaggio centrale riguarda la possibilità di una sommaria delibazione del merito al limitato fine della pronuncia sulle spese, per valutare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione. Su questo terreno il ricorso è infondato. La difesa erariale ha riconosciuto il titolo di riserva della ricorrente, ma ha opposto il tetto dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994: su quattro posti banditi, non più di due potevano essere riservati.
I due posti riservati risultavano occupati da candidate titolari di riserve diverse, previste dalla legge n. 68/1999 e da altre disposizioni speciali richiamate dal bando, giuridicamente preferite rispetto alla riserva per servizio pregresso. Il sistema ministeriale attribuisce priorità a tali quote specifiche, mentre la riserva del 30%, pur riconosciuta, non è preferita. Ne è derivato che, per effetto della rettifica che includeva altra candidata per merito, la ricorrente — inserita inizialmente per merito e non per riserva — sia scivolata fuori dalla graduatoria, senza che ciò integrasse un vizio dell’azione amministrativa.
Quanto all’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, la rettifica conseguente alla correzione di un errore materiale su istanza di altra candidata costituisce legittimo esercizio di autotutela, volta a ripristinare la legalità del concorso. In presenza di criteri obiettivi e vincolati, l’attività non richiedeva nuova valutazione discrezionale né l’avvio di un contraddittorio procedimentale, essendo il dispositivo unico possibile.
Il Collegio dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Tenuto conto del peculiare andamento procedimentale e dell’oggettiva complessità in fatto, anche in una visione ex ante, dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti.
Nota della Redazione
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