Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1224 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto dei docenti al beneficio economico della Carta elettronica del docente, il TAR adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio, una volta decorso inutilmente quello dilatorio dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia e l’assenza di prova dell’esecuzione, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare solo in caso di ulteriore inadempienza, con il compito di provvedere agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia. Resta esclusa ogni statuizione sugli interessi non riconosciuti dal titolo azionato.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Pisa, sezione lavoro, n. 248 del 26 luglio 2023, era stato accertato il diritto di cinque docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, per complessivi anni scolastici variabili, e il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a mettere a disposizione le relative somme. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 8.04.2024.

Notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione il 26.07.2023 e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna prova dell’esecuzione del titolo da parte dell’Amministrazione debitrice. La verifica dell’inottemperanza è condotta sul piano documentale e conduce a ritenere integrata la fattispecie dell’art. 114 cod. proc. amm., presupposto del rimedio esperito.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento a tal fine necessario. Il termine dilatorio previsto dalla normativa sul pagamento dei debiti della pubblica amministrazione è stato già rispettato, essendo decorso dalla notifica del titolo.

Quanto alla domanda accessoria, il ricorso è accolto solo nei limiti della motivazione: gli interessi non sono riconosciuti, perché estranei al contenuto del titolo azionato. Il rigetto su questo punto è esplicito e circoscritto.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutilmente del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in ragione dei numerosi analoghi precedenti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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