Esecuzione del giudicato e penalità di mora per Carta docente non corrisposta (TAR Toscana n. 1225 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107 del 2015 è titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione che non dia esecuzione al titolo è tenuta all’adempimento entro il termine assegnato dal giudice. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con sentenza n. 720 del 9 luglio 2024, l’accertamento del diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’attribuzione della carta dell’importo nominale di € 500,00 per ogni annualità. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’organo emittente.

Notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione, senza ottenere l’esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo altresì gli accessori, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la ritualità del ricorso e la decorrenza del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice. La notifica del ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato, eseguita tramite PEC, è stata ritenuta valida.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che dagli atti non risulta l’esecuzione del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, adottando ogni adempimento necessario.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto agli accessori richiesti ai sensi dell’art. 16, co. 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, legge n. 724/1994, il ricorso è stato accolto solo nei limiti del titolo, che non li riconosce.

La richiesta di penalità di mora è stata accolta: il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurazione agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore della difesa della ricorrente, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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