Ripristino manto stradale dopo scavi fibra ottica vincolante il decreto interministeriale (TAR Lazio n. 122 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni con cui l’ente proprietario della strada, nel rilasciare l’autorizzazione ex art. 49 d.lgs. n. 259/2003 per la posa di infrastrutture di comunicazione elettronica, impone modalità di ripristino della pavimentazione manomessa non possono eccedere i limiti dimensionali fissati dal d.i. 1° ottobre 2013. Tale decreto, nel graduare l’estensione della fascia di ripristino in ragione della tecnica di scavo impiegata, compendia già le esigenze di sicurezza e di tenuta del manto stradale. La clausola che imponga un ripristino più ampio di quello ivi previsto è pertanto viziata da eccesso di potere, ove l’Amministrazione non dimostri che le dimensioni degli scavi richiesti dall’operatore siano tali da giustificarla. Restano invece legittime le prescrizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione e della funzionalità delle opere, nonché le clausole che rispecchiano gli ordinari poteri dell’ente sul demanio stradale.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto alla Provincia di Frosinone, quale ente proprietario delle strade, di essere autorizzata ex art. 49 d.lgs. n. 259/2003 a eseguire interventi per lo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio di un Comune, lungo due strade provinciali, mediante scavi per la posa delle infrastrutture interrate e pozzetti di ispezione.

All’esito dei sopralluoghi congiunti, l’Amministrazione ha assentito gli interventi con due determinazioni dirigenziali, prescrivendo nei disciplinari allegati le modalità di esecuzione dei lavori e di ripristino della pavimentazione. La società ha impugnato tali prescrizioni, deducendo la violazione della normativa di settore e l’eccesso di potere sotto più profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso solo parzialmente. La prima censura, relativa alla profondità minima dello scavo, è infondata: la prescrizione è espressamente riferita ai soli tratti interessati da barriere di sicurezza, manufatti che per svolgere la funzione di tutela della pubblica incolumità necessitano di fondazioni e ancoraggi sotterranei. Le clausole non risultano perciò né irragionevoli né sproporzionate.

Ha invece fondamento, nei limiti illustrati, la censura relativa alle prescrizioni sul ripristino del manto bitumato per gli attraversamenti, imposte in misura di cinque metri a cavallo dell’incisione con previa fresatura. Il d.i. 1° ottobre 2013, all’art. 9, comma 8, stabilisce che gli strati di binder e usura vanno ripristinati previa fresatura di una fascia pari alla larghezza dello scavo incrementata di 100 cm per lato. L’applicazione di tale regola presuppone una trincea di circa tre metri, mentre l’Amministrazione non ha dimostrato che gli scavi della ricorrente siano così estesi.

La difesa dell’ente, secondo cui il decreto non sarebbe cogente a fronte di non precisate ragioni di esecuzione a regola d’arte, non convince. Il Collegio riconosce che attraversamenti non adeguatamente raccordati su strade trafficate possono causare cedimenti e fessurazioni pericolose. Tuttavia proprio il d.i. 1° ottobre 2013 si è fatto interprete di tali esigenze, fissando l’entità della fascia in ragione del tipo di scavo: entità adeguata a garantire la sicurezza della circolazione. La censura è quindi accolta in parte.

Manifestamente infondate sono le doglianze sulla fascia di ripristino della mini-trincea: l’art. 8, comma 3, del medesimo decreto prevede in ambito extraurbano un’estensione pari a cinque volte la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a 50 cm, per cui a fronte di uno scavo di 20 cm la misura di un metro indicata dall’Amministrazione è corretta. È invece giustificato l’obbligo di rifacimento dell’intera corsia su un tratto stradale interessato, poco prima, da lavori di sistemazione del piano viabile.

Il secondo ordine di censure è inammissibile nel merito: gli atti conclusivi del procedimento avviato su istanza di parte non sono dinieghi, sicché l’art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica. Quanto alle clausole sul potere di modifica e revoca e sull’adeguamento delle quote dei pozzetti, esse rispecchiano gli ordinari poteri dell’ente proprietario del demanio stradale, il quale non può spogliarsene per aver concesso a terzi di posare cavi sotto la strada. Le spese sono compensate in ragione della parziale fondatezza del gravame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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