Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 342 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata da una situazione di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La fattispecie si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone un accertamento nel merito della pretesa e la piena soddisfazione della stessa ad opera delle successive determinazioni dell’amministrazione. L’improcedibilità non ha valenza meramente processuale, ma involge il rapporto amministrativo controverso e la pretesa sostanziale vantata dall’interessato. In caso di improcedibilità sopravvenuta possono sussistere eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese, in deroga al principio della soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune per una serie di opere abusive realizzate su un immobile: ampliamento del seminterrato, terrazzo sovrastante, tramezzature interne, tettoia in legno, gazebo, baracca in ferro e piscina. Nel ricorso si lamentavano il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento, oltre all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il TAR, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso, qualificando le opere come bisognevoli di permesso di costruire e l’ordinanza come atto dovuto, insuscettibile di annullamento per vizi meramente formali. L’interessato proponeva appello; il Comune si costituiva per il rigetto. Nel corso del giudizio, dopo la fissazione dell’udienza, l’appellante dichiarava di non avere più interesse, avendo predisposto un progetto di demolizione delle opere contestate, e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione dell’appellante e rileva che è intervenuta una situazione di fatto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. Stato n. 1218 del 2025, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2008.
La decisione tiene ferma la distinzione rispetto alla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima è caratterizzata dal contenuto di un accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata dalle successive determinazioni della Pubblica Amministrazione, come precisato da Cons. Stato n. 5343 del 2017. Non ricorrendo tale ipotesi, la pronuncia non ha valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata, secondo gli indirizzi di Cons. Stato n. 3767 del 2020 e n. 5533 del 2011.
Il Collegio conclude che il ricorso è improcedibile per sopraggiunta carenza di interesse alla decisione, anche se originariamente sussistente, essendo tale situazione stata formalmente rappresentata dall’appellante.
Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione integrale tra le parti, richiamando Cons. Stato n. 5598 del 2025, secondo cui in caso di improcedibilità sopravvenuta per carenza di interesse possono sussistere eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza. La cessazione sopravvenuta della controversia ha di fatto impedito una valutazione nel merito delle censure, giustificando un’equa ripartizione dell’onere economico.
Nota della Redazione
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