Incompetenza della commissione di gara e onere di allegazione del pregiudizio valutativo (TAR Lazio n. 123 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione della nomina della commissione di gara fondata sull’asserita carenza di competenze specifiche dei commissari non può prescindere dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo abbia negativamente inciso sulla valutazione dell’offerta del ricorrente. La competenza della commissione deve essere apprezzata nel suo complesso, non essendo necessaria la perfetta corrispondenza tra l’esperienza del commissario e l’oggetto principale del contratto. La motivazione del provvedimento di nomina effettuata per relationem ai curricula dei commissari è sufficiente allo scopo. Il vizio di illegittima costituzione dell’organo collegiale è assimilabile al vizio di incompetenza. Il rigetto delle censure sulla commissione determina l’improcedibilità per difetto di interesse dei motivi relativi all’attribuzione dei punteggi, stante la definitività dell’esclusione del ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, capogruppo di una costituenda ATI, ha partecipato alla procedura aperta bandita da un Comune per l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada, comprensivo di riscossione coattiva, gestione del contenzioso e noleggio di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità. L’aggiudicazione seguiva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di euro 345.600,00.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche, l’ATI ricorrente non superava la soglia di sbarramento fissata dalla lex specialis in 48 punti, avendo riportato 44,333. La procedura veniva aggiudicata a un’altra ATI, con un punteggio complessivo di 82,55. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e gli atti presupposti, inclusi i verbali di valutazione e la nomina della commissione, chiedendo altresì l’accesso integrale all’offerta dell’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso. Il termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma II, c.p.a. non decorre dalla mera partecipazione alla seduta pubblica in cui è stata comunicata l’esclusione, ma presuppone la piena conoscenza del provvedimento e delle relative ragioni, ancorata alle formalità di informazione e pubblicizzazione degli atti, ivi compresi i verbali di gara, secondo la Adunanza Plenaria n. 12 del 2020.
Nel merito, il Collegio esamina il motivo relativo alla composizione della commissione, ritenuto potenzialmente dirimente perché un organo illegittimamente costituito non sarebbe legittimato a esercitare il potere tecnico-discrezionale attribuitogli, con un vizio assimilabile all’incompetenza. La censura non è condivisa. La ricorrente non ha spiegato alcuna deduzione sulla specifica incidenza del dedotto deficit conoscitivo sul giudizio relativo alla propria offerta. Tale dimostrazione è indispensabile, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (tra cui TAR Lazio n. 13100 del 2023 e Cons. Stato n. 4144 del 2023).
Il Collegio rileva inoltre che la competenza della commissione va valutata nel suo complesso, senza necessità di perfetta corrispondenza tra esperienza del commissario e oggetto del contratto. La motivazione per relationem ai curricula è sufficiente: quanto al presidente della commissione, emergono l’iscrizione nell’elenco ANAC ex art. 77 d.lgs. n. 50/2016, lo svolgimento di funzioni in diverse commissioni, tra cui una procedura per dispositivi di controllo elettronico della velocità, e pregresse esperienze nel settore informatico.
Quanto agli altri componenti, sui quali non risultano censure specifiche, la Sezione richiama l’inoppugnata ordinanza cautelare che ne aveva riconosciuto le competenze nella materia dell’appalto. Il motivo è dunque respinto. Da ciò deriva l’improcedibilità del primo motivo, non avendo la ricorrente interesse a contestare i punteggi attribuiti alla controinteressata, stante la definitività della propria esclusione e l’impossibilità di aspirare all’aggiudicazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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