Revisione prezzi Consip: giurisdizione ordinaria se la clausola è autoapplicativa (TAR Toscana n. 1552 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., incontra un limite quando oggetto della controversia sia esclusivamente l’adempimento di una prestazione già puntualmente disciplinata dal contratto nell’an e nel quantum. In tale ipotesi la pretesa dell’appaltatore al compenso revisionale costituisce diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario. La clausola che ancora la revisione a criteri certi e obiettivi, quali la variazione dell’indice ISTAT FOI, esaurisce ogni margine di potere o di discrezionalità della stazione appaltante. Il riparto va verificato in concreto, avendo riguardo alla struttura della clausola e non alla sola materia del contratto.

Il Fatto

Una società affidataria di servizi di pulizia per istituti scolastici conveniva in giudizio l’Istituto comprensivo committente e il Ministero, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato dall’ottobre 2018 e la condanna al pagamento del compenso, con gli interessi moratori. La pretesa si fondava sull’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e sull’art. 9.4 del Capitolato Tecnico, che prevedono l’aggiornamento annuale del canone pari alla variazione dell’indice FOI, previa formale comunicazione del fornitore.

La ricorrente chiedeva inoltre l’annullamento del diniego opposto all’istanza di revisione. L’amministrazione resistente eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza per mancanza di richieste tempestive nel corso dell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di giurisdizione, muovendo dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi nei contratti a esecuzione continuata o periodica. Richiamando il Consiglio di Stato, sezione III, n. 2157 del 2022, il TAR osserva che tale giurisdizione ha ormai portata ampia e include le contestazioni sulla spettanza e sull’importo della revisione.

Il perimetro, tuttavia, non è illimitato. La giurisdizione esclusiva cede quando sia in contestazione l’espletamento di una prestazione già prevista nel contratto e disciplinata nell’an e nel quantum: in tal caso la domanda dell’appaltatore è di mero adempimento contrattuale. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, oltre a Cons. Stato, sez. V, n. 1069 del 2024 e sez. III, n. 7291 del 2023. Il criterio è coerente con l’insegnamento della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e della n. 191 del 2006, che ammettono la giurisdizione esclusiva solo in presenza di esercizio, anche illegittimo, di un pubblico potere.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che l’art. 9.4 del Capitolato individua compiutamente sia i tempi (primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo, previa comunicazione) sia i criteri di quantificazione, ancorati alla variazione dell’indice ISTAT FOI. Anche il richiamo dell’art. 10.5 ai dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 rinvia a costi standardizzati, obiettivi e prestabiliti.

Ne deriva che la discrezionalità dell’amministrazione si è esaurita, assorbita da parametri contrattuali vincolanti. La controversia investe una pretesa di adempimento già definita nell’an e nel quantum, compresa la verifica della decadenza prospettata dall’amministrazione. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con riproposizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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